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Sulla subordinazione nelle prestazioni ad alto contenuto intellettuale (di natura giornalistica)

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Sulla subordinazione nelle prestazioni ad alto contenuto intellettuale (di natura giornalistica)

Con la recente ordinanza n. 24391 del 3 novembre 2020, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è ancora una volta pronunciata sulla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, da sempre oggetto di discussione e di indagine, in riferimento al peculiare caso del lavoro in ambito giornalistico.

Secondo la Giurisprudenza di legittimità, l’elemento fondamentale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non è altro che il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Per gli Ermellini, dunque, l’esistenza di questo vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ciascuna attività umana economicamente rilevante può costituire oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.

Proprio in questo vincolo di assoggettamento si sintetizza l’elemento della eterodirezione, che va inteso come sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell’esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro. È doveroso sottolineare che le modalità con le quali si manifesta l’eterodirezione risultano particolarmente elastiche in relazione alla concreta attività richiesta al lavoratore.

Ad esempio, in presenza di una prestazione con alto contenuto intellettuale, la Cassazione ha costantemente affermato che occorre verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, oltre al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. 01/08/2013, n. 18414; Cass. 15/05/2012 n. 7517; Cass. 14/02/2011, n. 3594), potendosi ricorrere anche, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione, come l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’intensità della prestazione, il vincolo di orario, l’inerenza al ciclo produttivo e la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 3640 del 13 febbraio 2020, ha voluto sottolineare che ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – in cui il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito ha il compito di valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dal momento che la sentenza del grado di appello risulta pienamente coerente con detta impostazione, sia laddove, rispetto alla qualificazione operata dalle parti, riconosce come prevalenti le concrete modalità di svolgimento della prestazione, sia in quanto la valorizzazione dei cd. indici sussidiari è frutto della specifica considerazione delle caratteristiche dell’attività dedotta che, per i suoi elevati contenuti intellettuali propri del lavoro giornalistico, non si presta ad essere oggetto di penetranti poteri conformativi da parte del datore di lavoro (Cass. 09/04/2004, n. 6983; Cass. 20/01/2001 n. 833) di talché l’elemento della subordinazione risulta attenuato proprio in considerazione della tipologia della prestazione per sua natura caratterizzata da una ampia autonomia.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 24391 del 2020

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