Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Covid-19, il personale sanitario non vaccinato può lavorare senza contatti con i pazienti

  /  Giurisprudenza   /  Covid-19, il personale sanitario non vaccinato può lavorare senza contatti con i pazienti
sospensione vaccino contatti interpersonali

Covid-19, il personale sanitario non vaccinato può lavorare senza contatti con i pazienti

Con Sentenza n. 109 del 17 gennaio 2022, il TAR per la Lombardia ha chiarito che la sospensione dalla professione per il personale sanitario che non adempia all’obbligo di vaccinazione non si estende alle attività che si svolgono senza contatti interpersonali.

IL FATTO – Un dentista ha impugnato i provvedimenti con cui l’Agenzia di Tutela della salute lo aveva invitato a produrre la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, con l’espresso avvertimento che, in difetto, avrebbe proceduto all’adozione dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ed alla sua comunicazione all’Ordine Professionale di appartenenza ai fini della sospensione.

LA DECISIONE DEL TAR – Il TAR di Milano ha accolto il ricorso limitatamente alla parte in cui censurava l’irragionevolezza e la sproporzione della misura della sospensione dall’esercizio della professione quale conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale. Ed infatti, «nella direttiva quadro del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, all’articolo 4, paragrafo 1, è previsto che gli Stati membri, “per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui viene espletata£ possono stabilire “un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato”. (…) Il Collegio ritiene pertanto che l’unica interpretazione della norma che consenta di perseguire il fine primario della tutela precauzionale della salute collettiva e della sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie in una situazione emergenziale, senza comprimere in modo irragionevole – sia pure temporaneamente – l’interesse del sanitario a svolgere un’attività lavorativa, sia quella di limitare, come espressamente enunciato dall’articolo 4, comma 6, gli effetti dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale allo svolgimento delle prestazioni e delle mansioni che comportano contatti interpersonali e di quelle che, pur non svolgendosi mediante un contatto interpersonale, comportino un rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2. A tal uopo, l’elemento normativo “contatti interpersonali”, che il legislatore ha indicato quale attributo delle prestazioni o delle mansioni di cui ha vietato lo svolgimento, deve essere inteso, in coerenza con la ratio legis di apprestare tutti gli strumenti precauzionali per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, in senso materiale, come stretto accostamento fisico tra individui, e non in senso relazionale, come rapporto interpersonale che può essere instaurato anche con modalità diverse da quelle del contatto fisico, notoriamente individuato come uno dei potenziali vettori del contagio. (…) Osserva il Collegio che, nell’ambito delle professioni sanitarie, esistono delle attività, praticabili grazie alla tecnologia sanitaria, che il personale sanitario può svolgere senza necessità di instaurare contatti interpersonali fisici, quali ad esempio l’attività di telemedicina, di consulenza, di formazione e di educazione sanitaria, di consultazione a distanza mediante gli strumenti telematici o telefonici, particolarmente utili per effettuare una prima diagnosi sulla base di referti disponibili nel fascicolo sanitario telematico e per fornire un’immediata e qualificata risposta alla crescente domanda di informazione sanitaria, le quali non potrebbero essere svolte in caso di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria. (…) La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio non può dunque coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”».

Il testo integrale della decisione può essere estratto dal sito della Giustizia Amministrativa cliccando qui. 


Lo Studio Leotta si occupa di ogni profilo riguardante la gestione dei rapporti di lavoro, sia pubblici che privati.

Per informazioni e assistenza può essere utilizzato l’apposito form di contatto.

Se si preferisce ricevere in maniera non invasiva le news sul telefonino, può essere utilizzato gratuitamente e liberamente il canale telegram.

css.php