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Pubblico impiego: sul licenziamento del lavoratore condannato con sentenza penale non definitiva.

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Pubblico impiego: sul licenziamento del lavoratore condannato con sentenza penale non definitiva.

Con Sentenza n. 41892 del 29 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del licenziamento irrogato ad una dipendente condannata per fatti penalmente rilevanti con sentenza non definitiva.

IL FATTO – La Corte d’Appello di Bologna, in riforma alla sentenza del locale Tribunale, aveva rigettato la domanda di una lavoratrice diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatole dal  datore di lavoro pubblico a seguito di condanna in sede penale con sentenza non definitiva. In particolare, secondo il giudice d’appello, non sarebbe necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza essendo sufficiente che il datore di lavoro abbia acquisito elementi sufficienti per dimostrare la fondatezza dell’addebito disciplinare.

La lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione asserendo che l’Amministrazione, una volta esercitata la facoltà di sospensione, non avrebbe potuto riattivare il procedimento disciplinare in quanto tenuta ad attendere la formazione del giudicato penale.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello e dichiarato la legittimità del licenziamento in quanto l’amministrazione, una volta esercitata la facoltà di sospensione del procedimento disciplinare a seguito dell’attivazione di quello penale «non era tenuta, per ciò solo, ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale». Ed infatti, la disciplina in materia «lì dove prevede che il datore di lavoro “può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”, deve essere interpretata tenendo conto della ratio della disciplina e delle ragioni che stanno alla base dell’affermata autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, che non giustificano il protrarsi della sospensione una volta che gli sviluppi del processo penale consentano la ripresa e la definizione dell’iniziativa disciplinare. E’ stato, quindi, affermato, ed il principio va qui ribadito, che il giudicato penale segna solo il termine massimo finale della sospensione e non vincola l’amministrazione ad attendere l’irrevocabilità della sentenza penale (…). Si è aggiunto che il Decreto Legislativo n. 75 del 2017 (non applicabile alla fattispecie ratione temporis), con il quale il legislatore ha previsto che “il procedimento disciplinare può essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo”, non ha innovato la precedente disciplina ma ha solo reso esplicita una regola già desumibile in via interpretativa dal testo previgente».

Il testo completo della decisione può essere estratto dal sito della Corte cliccando qui. 


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