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Concorsi Pubblici: legittima l’esclusione per mancanza del Green Pass

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Concorsi Pubblici: legittima l’esclusione per mancanza del Green Pass

Con Ordinanza n. 496 del 27 ottobre 2021, il TAR di Bologna ha chiarito che è legittima l’esclusione dai concorsi pubblici se il candidato, privo del Green Pass, esibisce in suo luogo la certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo.

IL FATTO – Una candidata alla prova di ammissione al corso di laurea Magistrale in Medicina era stata esclusa per mancata esibizione del Green Pass nonostante avesse prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test.

Avverso il provvedimento di esclusione la candidata ha proposto ricorso al TAR di Bologna.

LA DECISIONE DEL TAR – Il Tribunale Amministrativo adito ha rigettato il ricorso sulla base della normativa vigente in tema partecipazione ai concorsi pubblici nell’attuale contingenza pandemica.

Ed infatti: «ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2; (…) ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.”; nelle Linee Guida MUR del 16 agosto 2021 pubblicate sul sito web il 25 agosto 2021 (parti integranti del bando per l’ammissione al corso in esame) vi è un espresso richiamo alla suindicata normativa primaria e secondaria in tema di obbligo di certificazione verde e relative modalità di controllo».

In conclusione «considerato che in base al suindicato quadro normativo di riferimento – sinteticamente richiamato – l’autenticità e la validità delle prescritte certificazioni verdi risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code», il Giudice Amministrativo ha dichiarato legittima l’esclusione in questione.

Il testo completo della decisione può essere estratto dal sito della Giustizia Amministrativa cliccando qui.

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