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Pubblico impiego, scuola: sul principio di continuità didattica

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Pubblico impiego, scuola: sul principio di continuità didattica

Con Ordinanza n. 11548 del 15 giugno 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, in tema di assegnazione delle classi ai docenti ha affermato che il docente vanta un interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica deliberato dal Collegio dei docenti.

IL FATTO- La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, accoglieva la domanda di una docente di ruolo del MIUR, titolare di cattedra presso un Liceo Artistico Statale, dichiarando per l’effetto l’illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione delle classi ai docenti nell’anno scolastico 2012/2013, con il cui erano state attribuite ad altra docente alcune ore di lezione nelle classi che erano state assegnate alla ricorrente nel precedente anno scolastico.

Mentre il Tribunale affermava che l’interesse alla continuità didattica, dedotto dalla docente, facesse capo agli alunni e che non facesse sorgere alcuna posizione di diritto soggettivo dei docenti, la Corte riteneva la sussistenza dell’interesse ad agire della docente, negatole dal Tribunale.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello ha ribadito il principio per cui “nel pubblico impiego contrattualizzato sussiste il diritto del dipendente alla conformazione della azione della amministrazione agli obblighi di correttezza e buona fede, che possono specificarsi anche in regole procedimentali; la violazione di tali regole può dunque essere fatta valere dal dipendente in se stessa, senza che egli abbia l’onere di provare che le determinazioni della amministrazione, ove rispettose delle suddette regole, sarebbero state a lui favorevoli”.

Ad avviso della Corte, dunque, “la ricorrente ben poteva far valere la violazione delle regole procedimentali fissate per l’assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto degli articoli 7,10, 396 del decreto legislativo 297/94 e 25 del decreto legislativo 165/2001, senza che a ciò fosse di ostacolo né la autonomia del dirigente scolastico nella attuazione dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto né il carattere non vincolante del parere del collegio dei docenti”.

Sulla scorta di tanto, ritenendo che la docente vantasse in “un interesse concreto ed attuale alla dichiarazione di inefficacia e/o nullità del provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione delle cattedre, derivante dalla sua qualità di docente dell’Istituto e dall’interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica deliberato dal collegio dei docenti, che le derivava dalla mancata conferma dell’insegnamento svolto in alcune classi nel precedente anno scolastico”, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del MIUR:

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 11548 del 2020

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