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Sulla personalizzazione del danno non patrimoniale derivante da mobbing

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Sulla personalizzazione del danno non patrimoniale derivante da mobbing

Con Sentenza n. 10989 del 9 giugno 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha chiarito che anche in caso di mobbing la personalizzazione del danno non costituisce un automatismo, richiedendo l’individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie.

IL FATTO- In parziale accoglimento del ricorso proposto da un lavoratore contro un noto Istituto bancario, il Tribunale condannava quest’ultimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da vessazioni sul luogo di lavoro. La Corte di appello adita, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarava il diritto del lavoratore all’inquadramento nella qualifica di vice capo-ufficio e alle conseguenti differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo, confermando nel resto la sentenza impugnata. Inoltre, a seguito di chiarimenti forniti dal C.T.U. la Corte territoriale confermava la statuizione della sentenza di prime cure in ordine all’entità del danno conseguente alle vessazioni subite dal lavoratore sul luogo di lavoro (mobbing).

Il dipendente ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per vizio di motivazione, omessa personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, avendo  questa applicato solo il punto tabellare delle tabelle di Milano senza alcuna personalizzazione sia sul danno biologico permanente che temporaneo.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore.

Con particolare riguardo alla c.d. “personalizzazione del danno” ha ribadito che:

  • “è un’operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima; il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio(…) La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie”;
  • I valori tabellari sono destinati alla riparazione dei pregiudizi normalmente patiti da qualunque vittima di lesioni analoghe. Spetta al giudice far emergere, e valorizzare, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, che superino le conseguenze “comuni” già compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari (…)”;
  • Ai fini della personalizzazione del danno morale non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale; bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all’esperienza personale, specifica e irripetibile”;
  • il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie, nella liquidazione, il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dalla vittima, tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso), quanto in quella dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna) e tale accertamento, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto”

Sulla scorta di tali principi, affermando che il Giudice dell’appello avesse correttamente “ritenuto adeguata la liquidazione del danno sulla base delle sole tabelle “milanesi”, che si fondano su di un concetto omnicomprensivo del danno biologico, inteso anche come danno estetico e danno alla vita di relazione, evocando il carattere moderato del disturbo accertato”, la Corte ha respinto il ricorso del lavoratore.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 10989 del 2020

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