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Legittimo investigare sul comportamento del lavoratore in malattia

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Legittimo investigare sul comportamento del lavoratore in malattia

  • Con Ordinanza n. 11697 del 17 giugno 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha chiarito che è legittima  l’attività investigativa del datore volta a  verificare un comportamento extralavorativo illecito.

IL FATTO- La Corte d’Appello respingeva il reclamo avverso l’ordinanza con cui il Tribunale competente aveva rigettato il ricorso proposto da un lavoratore nei confronti del licenziamento per giusta causa intimatogli da una nota società. Nello specifico, i Giudici di secondo grado, confermando quanto già statuito in primo grado, ritenevano “legittima l’attività investigativa svolta per accertare che il ricorrente (che aveva lamentato di essersi procurato un trauma contusivo con lesione lacero contusa mentre, a bordo del proprio scooter, si allontanava dal cantiere presso cui svolgeva le mansioni di montatore di scavo e addetto all’assemblaggio di navi, con certificazione del pronto soccorso, prescrizione di riposo assoluto per alcuni giorni e trasmissione degli atti all’INAIL) si era in realtà dedicato ad attività fisiche, pedalando per ore e camminando per il centro cittadino con il figlio sulle spalle”.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO-  La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello, ha affermato quanto segue:

  • “non si verte in ipotesi di controllo datoriale circa l’esecuzione della prestazione ma, invece, di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo illecito, fondata sul sospetto del mancato svolgimento illegittimo dell’attività lavorativa per l’insussistenza della incapacità lavorativa nel caso di specie invece presente in casi quali quello di specie nei quali il datore di lavoro sia indotto a sospettare che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito anche il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione giustifica l’espletamento del controllo (…), né rileva la circostanza che si trattasse di infortunio sul lavoro e non di assenza per malattia e, quindi, non fosse richiesta reperibilità ed esperibile visita fiscale“;
  • le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n.300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza”;
  • “ne discende la legittimità dell’accertamento effettuato anche mediante controlli di tipo investigativo non attenendo gli stessi allo svolgimento dell’attività lavorativa stricto sensu, bensì, all’insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente; d’altro canto, relativamente al controllo concernente l’adeguatezza della sanzione espulsiva, va rilevato che, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (…) in tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità”.

Poiché nel caso di specie i Giudici di secondo grado avevano ritenuto dimostrate tutte le circostanze di fatto oggetto della contestazione disciplinare  – motivando adeguatamente  in ordine all’insussistenza di un comportamento improntato a correttezza e buona fede sulla base della perdurante assenza dal lavoro del dipendente nonostante l’intervenuta guarigione dimostrata dallo svolgimento di intensa attività ciclistica nonché di altre attività ludiche giudizialmente accertate – la Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 11697 del 2020

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