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Pubblico impiego: le dimissioni sono efficaci anche se non accettate dall’amministrazione

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Pubblico impiego: le dimissioni sono efficaci anche se non accettate dall’amministrazione

Con la Sentenza n. 14993 del 28 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in assenza di un intervento legislativo di armonizzazione del lavoro privato con il lavoro nelle p.a., le modifiche intervenute con Legge Fornero (Legge n. 92/2012) in tema di convalida delle dimissioni non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato.

IL FATTO- La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza, aveva respinto la domanda di una dipendente pubblica volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle dimissioni dalla medesima presentate alla luce della non intervenuta accettazione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro in quanto, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, trovano applicazione i principi civilistici: di conseguenza le di dimissioni quali atto unilaterale recettizio hanno l’effetto di “sciogliere” il rapporto di lavoro dal momento in cui sono comunicate al datore di lavoro. In primo grado il Tribunale aveva infatti accolto la domanda sul rilievo che le dimissioni del dipendente pubblico si perfezionerebbero con l’accettazione dell’amministrazione e sarebbero revocabili finché questa non sia stata formalmente comunicata al dipendente.

Avverso la sentenza d’appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE- La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado rigettando l’unico motivo d’impugnazione della lavoratrice con cui si sosteneva l’automatica estendibilità delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 ai rapporti di pubblico impiego privatizzato. Secondo gli Ermellini, infatti, in assenza di un intervento di armonizzazione l’istituto della convalida delle dimissioni non può essere automaticamente esteso al rapporto di pubblico impiego privatizzato. Ne consegue che «essendo il cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano  a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione» Inoltre, come già affermato dalla Suprema Corte, «proprio in ragione dell’effetto immediato di tali dimissioni, la successiva revoca è inidonea ad eliminare l’effetto risolutivo già prodottosi, restando peraltro salva la possibilità, per le parti, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, di porre nel nulla le dimissioni con la conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso […]»

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.14993/2021

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