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L’aliunde perceptum non è sempre detraibile

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L’aliunde perceptum non è sempre detraibile

Con l’Ordinanza n. 17051del 16 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini della determinazione del quantum dovuto al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo il reddito percepito in epoca successiva al licenziamento deve essere detratto se risulta compatibile con l’attività espletata prima del licenziamento.

IL FATTO – La Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore nonché rigettato l’eccezione sollevata dal datore di lavoro volta ad ottenere la riduzione dell’ammontare del danno risarcibile in ragione della richiesta detrazione di quanto percepito dal lavoratore (aliunde perceptum) in epoca successiva al licenziamento. In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la prestazione di lavoro resa a seguito del licenziamento non fosse incompatibile con quella svolta prima dello stesso sicché il relativo compenso non andava detratto ai fini della quantificazione del danno.

Avverso la sentenza d’appello la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che il compenso per lavoro subordinato o autonomo percepito dal lavoratore nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza che lo dichiara illegittimo «non comporta la riduzione corrispondente […] del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito di licenziamento (come nel caso ricorrente nella specie in cui il lavoro medesimo sia svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione che risulti sospesa […]).

Secondo i giudici di legittimità spetta peraltro al datore che sollevi l’eccezione provare che il dipendente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito.

Il testo completo della decisione: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 17051/2021

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