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Legittimo prevedere ferie annuali superiori alla durata minima di quattro settimane

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Legittimo prevedere ferie annuali superiori alla durata minima di quattro settimane

Con Sentenza del 19 novembre 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle cause riunite C-609 e 610 del 2017, ha affermato la conformità al diritto europeo delle normative nazionali e dei contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane.

IL FATTO – Due lavoratori finlandesi che si erano ammalati durante un periodo di ferie retribuito ricorrevano innanzi al Tribunale competente per non vedersi scomputate dal monte ferie annuali le giornate durante le quali era insorta la malattia. Il Tribunale investiva della questione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiedendo se fosse conforme alla Direttiva 2003/88 la normativa nazionale o il contratto collettivo che pur prevedendo la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane escludevano un riporto, a causa di malattia, di tali giorni di ferie.

LA DECISIONE DELLA CORTE – La Corte europea ha osservando in via preliminare che i diritti alle ferie annuali retribuite concessi oltre il minimo richiesto dalla Direttiva 2003/88 sono disciplinati esclusivamente dal diritto nazionale. Invero, ad avviso del Collegio, spetta allo Stato membro decidere se concedere o meno ai lavoratori giorni di ferie annuali retribuite ulteriori al periodo garantito di quattro settimane e definire le condizioni di concessione e di estinzione di tali giorni di ferie eccedenti, senza dover, in proposito, rispettare le norme di tutela che la Corte ha elaborato in relazione al periodo minimo. In altre parole, lo Stato membro resta libero di prevedere o meno un diritto di riporto di tali giorni di ferie eccedenti il minimo, in caso di insorgenza di una malattia durante la fruizione degli stessi. L’unica condizione da rispettare è, dunque, quella per cui il diritto alle ferie annuali retribuite, di cui usufruisce effettivamente il lavoratore quando non è inabile al lavoro a causa di malattia, deve rimanere sempre almeno pari al periodo minimo di quattro settimane.

Testo completo della decisione: Corte di Giustizia Unione Europea, Sentenza del 19 novembre 2019

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