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Contratto a tempo determinato: non occorre la forma scritta per la proroga

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Contratto a tempo determinato: non occorre la forma scritta per la proroga

Con Ordinanza n. 8443 del 4 maggio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha chiarito che non occorre la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, fermo, in ogni caso, l’onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga.

IL FATTO- La ricorrente adiva il Tribunale competente per la dichiarazione di nullità della proroga del termine di un contratto di lavoro stipulato tempo prima con la Provincia per mancanza di una ragione oggettiva e la conseguente condanna dell’ex datore al risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva le doglianze della lavoratrice, mentre la Corte d’Appello confermava la decisione, pur riformando in punto di quantificazione del danno, riducendone l’ammontare. Il datore di lavoro proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 (…) non impone la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, fermo, in ogni caso, l’onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga”.

Il Collegio ha infatti chiarito che tale meccanismonon risulta in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 gennaio 2012, C-586/10), mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti a tempo determinato attraverso l’imposizione agli Stati membri dell’adozione anche soltanto di una delle misure in essa enunciate”.

Pertanto, ritenendo che i Giudici aditi avessero erroneamente reputato l’illegittimità della proroga del contratto per mancata indicazione in forma scritta delle ragioni della stessa, confondendo “(…) il requisito formale (come si è detto non richiesto dal legislatore) con il diverso onere di allegare e di provare, all’interno del processo, la sussistenza di ragioni obiettive giustificative della proroga del termine, la Suprema Corte ha accolto in parte qua il ricorso del datore.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8443 del 2020

 

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