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Cassazione: la proroga del contratto a termine deve essere fondata su ragioni diverse rispetto al contratto iniziale

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Cassazione: la proroga del contratto a termine deve essere fondata su ragioni diverse rispetto al contratto iniziale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI    Federico                            – Presidente  –
Dott. FOGLIA     Raffaele                            – Consigliere –
Dott. DI NUBILA  Vincenzo                            – Consigliere –
Dott. IANNIELLO  Antonio                        – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI    Gianfranco                          – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19992/2006 proposto da:
AUTOSTRADE  PER  L’ITALIA S.P.A., AUTOSTRADE S.P.A., in  persona  dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA  DELLE  TRE  MADONNE 8, presso lo studio degli  avvocati  MARAZZA
MAURIZIO  e DE FEO DOMENICO che le rappresentano e difendono,  giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  GERMANICO
N.  172,  presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER  LUIGI,  che  lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNELLI  GIOVANNI,
BIOLE’ ADOLFO, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n. 441/2005 della CORTE D’APPELLO  di  GENOVA,
depositata il 27/06/2005 r.g.n. 397/04;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
15/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La  Corte  d’appello di Genova, con sentenza depositata il 27  giugno
2005,  ha confermato, per quanto qui interessa, la decisione di primo
grado,  di  declaratoria della nullita’ della proroga  dal  1  al  31
ottobre  1995 del contratto a tempo determinato stipulato da      S.
C. e la s.p.a. Autostrade per il periodo dal
(OMISSIS), ai sensi del D.L. n. 17 del 1983, art. 8  bis  come
introdotto  dalla Legge Conversione n. 79 del 1983 (per la necessita’
di  sopperire  alle  maggiori esigenze del  servizio  in  conseguenza
dell’aumento  del  traffico), di conversione  del  rapporto  a  tempo
indeterminato  fin  dall’inizio  e  di  condanna  della  societa’   a
risarcire  allo       S. i danni, nella misura  delle  retribuzioni
perdute dal (OMISSIS).
Poiche’ la proroga dal 1 al 31 ottobre 1995 era stata stabilita “dato
il  protrarsi  delle stesse esigenze di carattere  straordinario  che
hanno  dato  luogo  alla  sua assunzione”, la Corte  territoriale  ha
infatti ritenuto con cio’ violato la L. 18 aprile 1962, n. 230,  art.
2, a norma del quale la proroga del contratto a termine presuppone la
ricorrenza di esigenze ontologicamente diverse da quelle che  avevano
giustificato  l’originaria  apposizione  del  termine  e   aventi   i
caratteri della contingenza e dell’imprevedibilita’. 
Per la Cassazione di tale sentenza propongono ora un unico ricorso la
Autostrade s.p.a. e la societa’ Autostrade per l’Italia s.p.a.  (alla
quale  la  prima  aveva  ceduto il compendio aziendale  afferente  le
attivita’ svolte in regime di concessione), con un unico motivo.
Resiste             S.C. con rituale controricorso.
Le parti hanno infine depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col  ricorso, le societa’ deducono la violazione della L. n.  78  del
1983, art. 8 bis e della L. n. 230 del 1962, art. 2.
In  proposito, premesso che nel caso in esame il contratto a  termine
era  stato  autorizzato ai sensi della legge citata  dall’Ispettorato
del  lavoro  per  il  periodo dal 1 giugno al  31  ottobre  1995
societa’  sostengono che tale autorizzazione, come aveva  legittimato
la   stipulazione  del  contratto  a  termine,  cosi  legittimerebbe,
nell’ambito del periodo autorizzato, la sua proroga, che  in  pratica
coinciderebbe con la piena utilizzazione dell’autorizzazione.
Deriverebbe da cio’ che la proroga non sarebbe soggetta nel  caso  di
specie alla regola di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 2.
Le   societa’  concludono  pertanto  chiedendo  l’annullamento  della
sentenza   impugnata,   con  ogni  conseguenza   di   legge   e   con
l’affermazione  del seguente principio di diritto:  “l’autorizzazione
dell’Ispettorato del lavoro rimuove il limite legale  al  ricorso  al
lavoro  temporaneo  e  costituisce un fatto di legittimazione  e  una
“conditio  iuris” quanto alla legittimita’ del termine)  dei  singoli
contratti   stipulati   dalle  parti  nell’esercizio   dell’autonomia
prevista  e pertanto l’autorizzazione dell’Ispettorato legittima  sia
l’apposizione  del termine che l’eventuale proroga del contratto  nei
limiti temporali previsti dall’autorizzazione”.
Il ricorso e’ infondato.
Secondo  la  L.  n.  230  del 1962, art. 2, vigente  all’epoca  della
proroga  del  contratto di lavoro a tempo determinato in  esame,  “il
termine  del  contratto  a  tempo determinato  puo’  essere,  con  il
consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non piu’  di  una
volta  e  per  un  tempo  non  superiore alla  durata  del  contratto
iniziale,  quando la proroga e’ richiesta da esigenze contingenti  ed
imprevedibili e si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per  la
quale  il  contratto e’ stato stipulato a tempo determinato ai  sensi
del comma 2 dell’articolo precedente “.
Costituisce, in proposito, orientamento giurisprudenziale  di  questa
Corte,  cui il collegio aderisce, l’affermazione di principio secondo
la  quale  la  regola  di cui alla L. n. 230  del  1962,  art.  2  e’
applicabile anche all’ipotesi di proroga del termine di un  contratto
di  lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi della L. n. 56 del
1987,  art.  23 (cfr. ad es. Cass. 26 gennaio 2008 n.  645)  o,  come
quello in esame, a norma della L. n. 18 del 1978, di conversione  del
D.L.  n. 876 del 1977 prorogata con la L. n. 737 del 1978 e la L.  n.
598  del  1979,  infine ulteriormente prorogata  ed  estesa  ad  ogni
settore  dal  D.L.  n. 17 del 1983, art. 8 bis come introdotto  dalla
Legge  Conversione  n.  79 del 1983 (cfr. Cass.  12  luglio  2002  n.
10189).
Le  norme  citate  si limitano infatti a prevedere nuove  ipotesi  di
legittima  apposizione  di un termine finale al  rapporto  di  lavoro
oltre  a quelle tassativamente elencate dalla L. n. 230 del 1962,  ma
non  derogano  per  il  resto alla disciplina in  essa  prevista,  in
particolare quanto alla possibile proroga del termine.
In  proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato  il  principio
secondo  cui a norma della L. n. 230 del 1962, art. 2 la proroga  del
termine  e’ consentita unicamente in presenza di esigenze contingenti
e   imprevedibili  ontologicamente  diverse  da  quella   che   aveva
giustificato l’originaria apposizione del termine (cfr.,  per  tutte,
Cass.  16  aprile 2008 n. 9993 e 23 novembre 2006 n.  24886)  e  tale
regola deve pertanto trovare applicazione anche nel caso in esame.
Dissente  da  tale  conclusione la sentenza di questa  Corte  del  26
gennaio  1988 n. 645, citata dalle ricorrenti, la quale  ritiene  che
l’autorizzazione  dell’Ispettorato del  lavoro  possa  coprire  anche
l’eventuale proroga del contratto, stipulato originariamente  per  un
periodo inferiore a quello autorizzato e prorogato non oltre  il  suo
esaurimento.
Detta soluzione non convince.
Nessuna  norma  di  legge porta infatti deroga alla disposizione  del
D.L.  3 dicembre 1977 n. 876, art. 1, comma 2, convertito nella L.  3
febbraio  1978, n. 18 (il cui ambito di applicazione e’ stato  esteso
nel  tempo e a tutti i settori produttivi dalle norme di legge  prima
citate), secondo la quale “ai contratti stipulati ai sensi del  comma
precedente  si  applica la disciplina stabilita dalla  L.  18  aprile
1962, n. 230” e pertanto anche il relativo art. 2.
Ma  anche  sul piano della ratio legis, la soluzione emergente  dalla
interpretazione  letterale  della legge appare  ragionevole,  ove  si
rilevi che la stipulazione da parte del datore di lavoro, in presenza
delle relative condizioni di legge, di un contratto di lavoro per  un
periodo  inferiore a quello stabilito nell’autorizzazione, ne consuma
la  possibile  utilizzazione, dovendosi ritenere che il  contenimento
entro limiti piu’ rigorosi del potere riconosciutogli sia avvenuto in
base  alla  previsione,  su  cui  si radica  anche  l’affidamento  di
controparte,  di  necessita’ temporalmente piu’  ridotte  rispetto  a
quelle rappresentate in sede di richiesta di autorizzazione e in base
alle  quali  si esaurisce la possibilita’ di esercizio  del  relativo
potere.
Ne  consegue  che la disciplina dell’eventuale proroga non  puo’  che
riallinearsi a quelle stabilita per ogni altra ipotesi di contratto a
termine disciplinato dalla L. n. 230 del 1962.
Concludendo,  devesi pertanto affermare il principio di  diritto  per
cui  nel  regime  della L. 18 aprile 1962, n. 230, la disciplina  del
relativo  art.  2,  quanto alla possibilita’ di proroga  del  termine
apposto  al contratto di lavoro, e’ applicabile anche all’ipotesi  di
contratto originariamente stipulato ai sensi del D.L. n. 17 del 1983,
art.  8  bis  come introdotto dalla L. Conversione n.  79  del  1983,
ancorche’  detta proroga mantenga la durata del contratto all’interno
del  periodo  autorizzato dall’ispettorato  del  lavoro  a  norma  di
quest’ultima legge.
Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze di legge,
anche  in  ordine  al  regolamento delle spese  di  questo  giudizio,
operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rimborsare, in
solido,  allo       S. le spese di questo giudizio  di  Cassazione,
liquidate  in spese ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori  di
legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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