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Pubblico impiego: comando “atipico” e oneri economici

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Pubblico impiego: comando “atipico” e oneri economici

La Corte di cassazione, ordinanza n. 1471/2024 del 15/01/2024, è intervenuta in tema di oneri economici derivanti da comando “atipico” realizzato in ambito pubblico ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D.lgs. 165/2001.

Secondo tale disposizione, «Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni…possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime».

L’istituto in parola si differenzia dal comando “classico” perché: 1. occorre un protocollo di intesa tra le parti; 2. richiede l’esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell’amministrazione (comandante ma anche comandataria); 3. è previsto che l’onere economico cada sul comandatario
(cosa normale nel comando tra PP.AA.), anche nel caso di assegnazione temporanea a imprese private (qualificate come “imprese destinatarie”).

Come dimostra la necessità dell’intesa e del correlato progetto, il comando è sempre finalizzato a realizzare un interesse della P.A., che può essere sia la comandante sia la comandataria (in teoria, potrebbe rilevare quello di entrambe). Ne deriva che, se il comandatario è un’impresa privata, l’interesse rilevante, che deve essere un interesse pubblico, sarà sempre quello della P.A. comandante (la disposizione è chiara nell’affermare che devono esservi “singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione”).

Ne deriva che le conseguenze economiche discendenti dall’esecuzione del rapporto del dipendente comandato vanno poste a carico dell’ente nell’interesse del quale l’attività è svolta, ossia quantomeno quello di appartenenza (l’ente comandante) su cui permangono il potere direttivo e l’onere di vigilare sull’esecuzione del rapporto.

Per leggere l’intera pronuncia, clicca qui: Cassazione, IV Sez. Civile, ordinanza 1471-2024

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