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Cassazione: il “tempo tuta” va retribuito

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Cassazione: il “tempo tuta” va retribuito

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI   Federico                            – Presidente  –
Dott. FOGLIA    Raffaele                            – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo                       – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio                             – Consigliere –
Dott. BANDINI   Gianfranco                          – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 33251-2006 proposto da:
UNILEVER   ITALIA   S.R.L.,   (gia’  SAGIT  s.r.l.,   successivamente
incorporata  nelle  UNILEVER ITALIA S.p.A.), in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  VIALE
TUPINI   133,  presso  lo  studio  dell’avvocato  XXX,
rappresentata e difesa dagli avvocati XXX, XXXX, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G.,           N.B.,          N.M.,           T.
G.,              S.A.,               S.M.,         S.L.,
T.M.,                P.G.,            P.A.,       N.
G.,                R.G.,              S.G.;
– intimati –
avverso  la  sentenza  n. 7826/2005 della CORTE  D’APPELLO  di  ROMA,
depositata il 19/12/2005 r.g.n. 3859/04;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
15/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l’Avvocato XXX;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.  Un  gruppo di dipendenti della Unilever Italia srl., con separati
ricorsi poi riuniti, convenivano in giudizio la predetta societa’ per
chiedere  la  corresponsione  dell’equivalente  di  venti  minuti  di
retribuzione  giornaliera per 45 settimane, a fronte del  cd.  “tempo
tuta”.  Esponevano  che per entrare nel perimetro aziendale  dovevano
transitare  per un tornello apribile mediante tesserino magnetico  di
riconoscimento,  indi  percorrere  cento  metri  ed   accedere   allo
spogliatoio,   ivi   indossare  gli  indumenti  di   lavoro   forniti
dall’azienda,  effettuare una seconda timbratura del tesserino  prima
dell’inizio  del  lavoro; al termine, dovevano effettuare  una  terza
timbratura,  accedere  allo spogliatoio per  lasciare  gli  abiti  di
servizio,  passare  una  quarta volta il  tesserino  al  tornello  ed
uscire. Deducevano che il tempo occorrente per le suddette operazioni
costituiva una “messa a disposizione” delle proprie energie in favore
del datore di lavoro, onde il tempo stesso doveva essere retribuito.
2.  Si  costituiva  la  societa’  ed eccepiva  che  nel  corso  delle
operazioni  suddette  i  lavoratori  rimanevano  comunque  liberi  di
disporre  del  proprio  tempo  e  non  erano  sottoposti  al   potere
datoriale, mentre soltanto con l’inizio effettivo del turno di lavoro
essi  erano sottoposti agli ordini ed alle indicazioni dei  superiori
gerarchici.
3. Il Tribunale respingeva la domanda attrice, ritenendo che il tempo
necessario  per  la  vestizione  non  costituisse  tempo  di   lavoro
retribuito.  Proponevano  appello gli  attori.  Si  costituiva  e  si
opponeva   la  Unilever,  la  quale  dava  atto  della  conciliazione
intervenuta  nei  confronti  di                P.P..  La  Corte  di
Appello di Roma , in parziale riforma della sentenza di primo  grado,
accoglieva   le   domande  attrici  nella  misura  –  equitativamente
determinata  –  del  50%.  Questa in  sintesi  la  motivazione  della
sentenza di appello:
–   come  risulta  dalla  sentenza  della  Corte  di  Cassazione   n.
15734.2003,  va considerato tempo di lavoro anche quello  in  cui  il
lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro;
–  quando  l’obbligo di vestizione della divisa (Cass. n.  3763.1998)
deve  essere  eseguito secondo pregnanti disposizioni del  datore  di
lavoro  circa  il tempo ed il luogo dell’esecuzione,  tale  attivita’
risulta “eterodiretta” e quindi da diritto alla retribuzione;
–  applicati  tali principi, ne risulta che il tempo impiegato  nella
vestizione va considerato orario di lavoro;
– cio’ risulta confermato dalla direttiva n. 104.1993 della Comunita’
Europea,  recepita  nel  D.Lgs. n. 66  del  2003,  art.  1,  comma  2
(utilizzata come indicazione interpretativa);
–  poiche’  non e’ possibile individuare per ciascun attore  i  tempi
effettivamente  impiegati per indossare e  dismettere  gli  abiti  da
lavoro, soccorre una valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c..
4.  Ha  proposto  ricorso  per Cassazione la  Unilever  Italia  srl.,
deducendo cinque motivi. Gli attori sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e
falsa  applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del R.D.  n.
692 del 1923, artt. 1 e 3 del R.D. n. 1955 del 1923, del D.Lgs. n. 66
del  2003, art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 327 del 1980, del D.Lgs.  n.
155  del 1997, art. 12 preleggi, artt. 2094 e 2104 c.c., art.  112  e
segg.  c.p.c.,  art.  2997 c.c.: la Corte di Appello  ha  violato  la
normativa  inerente  all’orario di lavoro ed il  criterio  dell’onere
della  prova, affermando apoditticamente che durante il  tempo  della
vestizione il lavoratore sarebbe a disposizione del datore di lavoro.
Viceversa   detto   tempo   non  richiede  applicazione   assidua   e
continuativa  ed  e’ equiparabile ad un riposo intermedio  ovvero  al
tempo  necessario  per  recarsi al lavoro. Il  lavoratore  non  e’  a
disposizione del datore di lavoro e non e’ nell’esercizio  delle  sue
attivita’.  Non  vi e’ sinallagma contrattuale, ma solo  un’attivita’
preparatoria per la resa della prestazione.
6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione
e  falsa  applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art.
2099  c.c.,  art. 36 Cost., omessa motivazione e mancata  valutazione
della  disciplina di cui ai CCNL di settore 1991, 1995 e 1999,  degli
accordi aziendali, delle regole sull’interpretazione dei contratti di
cui  all’art.  1362 e segg. c.p.c.. Trascritte le norme  contrattuali
sull’orario  di  lavoro, deduce la ricorrente  che  la  riduzione  di
orario  pari  ad  un’ora  settimanale ha  avuto  riguardo  al  lavoro
effettivo.
7.  Con  il  terzo motivo del ricorso, la ricorrente  deduce  omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa  un  punto
decisivo  della  controversia, a sensi dell’art. 360  c.p.c.,  n.  5,
deducendo  l’omesso  esame  degli  accordi  sindacali  e  la  mancata
applicazione della regola generale dell’assorbimento del  trattamento
di  miglior  favore  riferibile  anche  alle  pause  contrattuali   –
violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n.  3,
dell’art.  1362 segg. c.c.. Ogni dipendente puo’ entrare in  fabbrica
fino  a  29  minuti prima dell’inizio del turno e quando ha indossato
l’abito da lavoro e’ libero di impiegare il tempo come desidera. Tali
circostanze  sono state capitolate come prova. Segue la  trascrizione
delle  fonti contrattuali e si deduce che l’eventuale credito  orario
doveva  essere  compensato, fino a concorrenza, con le  riduzioni  di
orario effettivo.
8.  I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente,
in  quanto  tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati
La  giurisprudenza  di  questa  Corte  di  Cassazione,  dopo  qualche
incertezza, si e’ orientata nel senso che “Ai fini di valutare se  il
tempo  occorrente  per  indossare la divisa  aziendale  debba  essere
retribuito   o   meno,  occorre  far  riferimento   alla   disciplina
contrattuale  specifica: in particolare, ove  sia  data  facolta’  al
lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare  la  divisa
stessa  (anche  presso la propria abitazione,  prima  di  recarsi  al
lavoro)  la  relativa  attivita’ fa parte  degli  atti  di  diligenza
preparatoria allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa, e come  tale
non  deve essere retribuita, mentre se tale operazione e’ diretta dal
datore  di  lavoro,  che  ne disciplina  il  tempo  ed  il  luogo  di
esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad
essa necessario deve essere retribuito”. Cosi’ Cass. n. 15734.2003.
9.  Successivamente il principio e’ ripreso da Cass.  n.  19273.2006:
“Ai  fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la  divisa
aziendale  debba  essere retribuito o meno, occorre  far  riferimento
alla  disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data
facolta’ al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare
la  divisa  stessa  (anche  presso la propria  abitazione,  prima  di
recarsi  al  lavoro)  la relativa attivita’ fa parte  degli  atti  di
diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa,  e
come  tale  non deve essere retribuita, mentre se tale operazione  e’
diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il  luogo
di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo
ad essa necessario deve essere retribuito. (Nella specie, riguardante
un  periodo  antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs.  8  aprile
2003,  n.  66  di  recepimento delle direttive comunitarie  93/104  e
200/34, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la  quale
il  tempo  della vestizione, facendo corpo con quello concernente  la
obbligazione  principale  ed attenendo un  vincolo  che  caratterizza
inevitabilmente   la   fase  preparatoria,  doveva   ritenersi   gia’
remunerato   dalla  retribuzione  ordinaria,  senza   necessita’   di
distinguere la retribuzione a seconda dell’esistenza dell’obbligo  di
indossare o meno gli indumenti da lavoro)”.
10.  Piu’  recentemente  il  principio  e’  confermato  da  Cass.  n.
15492.2009:  “L’art.  5  del  contratto collettivo  nazionale  per  i
lavoratori delle industrie meccaniche private in data 8 giugno 1999 e
del contratto collettivo nazionale delle aziende meccaniche pubbliche
aderenti  all’Intersind,  nella  parte  in  cui  prevede  che   “sono
considerate  ore  di  lavoro quelle di effettiva  prestazione”,  deve
essere interpretato nel senso che siano da ricomprendere nelle ore di
lavoro  effettivo,  come  tali  da  retribuire,  anche  le  attivita’
preparatorie o successive allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa,
purche’  eterodirette  dal  datore  di  lavoro,  fra  le  quali  deve
ricomprendersi  anche  il tempo necessario  ad  indossare  la  divisa
aziendale, qualora il datore di lavoro ne disciplini il tempo  ed  il
luogo  di  esecuzione.  Ne’  puo’ ritenersi  incompatibile  con  tale
interpretazione la disposizione contenuta nell’art. 5 citato  secondo
la  quale  le  ore  di  lavoro  sono  contate  con  l’orologio  dello
stabilimento  o reparto, posto che tale clausola non ha una  funzione
prescrittiva, ma ha natura meramente ordinatoria e regolativa, ed  e’
destinata a cedere a fronte dell’eventuale ricomprensione nell’orario
di   lavoro   di   operazioni  preparatorie  e/o  integrative   della
prestazione  lavorativa  che  siano,  rispettivamente,  anteriori   o
posteriori alla timbratura dell’orologio marcatempo”.
11.  La  giurisprudenza sopra citata conferma  che  nel  rapporto  di
lavoro  deve  distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente
l’interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria,  relativa
a  prestazioni  od  attivita’ accessorie e strumentali,  da  eseguire
nell’ambito della disciplina d’impresa (art. 2104 c.c., comma  2)  ed
autonomamente  esigibili dal datore di lavoro, il  quale  ad  esempio
puo’   rifiutare   la  prestazione  finale  in  difetto   di   quella
preparatoria.  Di conseguenza al tempo impiegato dal  lavoratore  per
indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla
prestazione  lavorativa finale) deve corrispondere  una  retribuzione
aggiuntiva.
12. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt.
414,  112  e  115 c.p.c., art. 2797 c.c. e “decadenza”: la  Corte  di
Appello ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e
il  pronunciato,  perche’ ha accolto una domanda  diversa  da  quella
proposta, vale a dire la corresponsione della retribuzione per  tutto
il  tempo  intermedio  tra  l’accesso al primo  tornello  e  l’uscita
definitiva dall’azienda.
13.  Il quinto motivo del ricorso attiene alla violazione degli artt.
112,  414  e  432  c.p.c., artt. 1226 e 2697 c.c.,  vale  a  dire  la
quantificazione  della domanda sulla base di un arbitrario  esercizio
dei  poteri equitativi dinanzi ad una carente allegazione  dei  fatti
contenuta nella domanda.
14.  Detti  due motivi, da esaminarsi anch’essi congiuntamente,  sono
infondati. Il giudice di merito non ha accolto una domanda diversa da
quella  formulata, ma ha attribuito un “quid minus” rispetto a quanto
domandato dagli attori, finendo per considerare come tempo di  lavoro
o  tempo  a disposizione, eterodiretto, la meta’ del tempo mediamente
impiegato  per passare dal primo al secondo tornello e dal  terzo  al
quarto. La relativa liquidazione e’ stata operata in via equitativa e
con  prudente  apprezzamento, stante la difficolta’ di accertare  con
precisione il “quantum” della domanda. Il giudice di merito ha  fatto
uso   discrezionale   dei  poteri  che  gli  attribuisce   la   norma
processuale, con apprezzamento in fatto incensurabile in  Cassazione,
siccome adeguatamente motivato.
15.  Non avendo la controparte svolto attivita’ difensiva, non vi  e’
luogo a provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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