Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Corte costituzionale: l’assegno per gli invalidi civili totali va aumentato

  /  In Evidenza   /  Corte costituzionale: l’assegno per gli invalidi civili totali va aumentato

Corte costituzionale: l’assegno per gli invalidi civili totali va aumentato

La Corte Costituzionale, all’esito della camera di consiglio del 23 giugno 2020, si è pronunciata sul rilevante tema delle pensioni per invalidità civile.

Come riferito dall’Ufficio Stampa della Consulta con comunicato diffuso in data 24 giugno, essa ha inteso rilevare la completa inadeguatezza della misura stabilita per l’assegno mensile (attualmente pari a soli € 285,66) per le persone totalmente inabili al lavoro, ritenuta insufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita.

Tale somma, ad avviso della Corte, risulta infatti manifestamente inadatta rispetto alla necessaria garanzia dei “mezzi necessari per vivere”, con conseguente inequivocabile violazione del diritto al mantenimento riconosciuto agli inabili dall’art. 38 della Costituzione.

In tal senso, la Corte ha affermato la necessità di assicurare il c.d. “incremento al milione” (pari ad € 516,46) – riconosciuto per i vari trattamenti pensionistici dall’art. 38 della legge n. 448 del 2011– anche agli invalidi civili totali di cui all’art. 12, comma 1, L. 118/1971, senza che questi debbano attendere il compimento del sessantesimo anno di età (attualmente previsto dalla legge).

Pertanto, il citato incremento dovrà essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto diciotto anni e che non godano di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.

Si tratta, invero, di un approdo interpretativo atteso da lungo tempo, in particolare dalle Associazioni di categoria, che – sin dal 2008 – hanno tentato di dare rilievo al tema anche mediante la promozione di iniziative legislative popolari, sulla scia della necessità di tutelare le persone con disabilità dal rischio di impoverimento ed isolamento.

Questione che, pertanto, passerà di mano al Legislatore, che dovrà necessariamente adeguarsi alla pronuncia in argomento, priva di effetto retroattivo ed applicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

css.php