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Concorsi di sede AFAM 2023/24: al via le procedure

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AFAM concorsi di sede 2023/24

Concorsi di sede AFAM 2023/24: al via le procedure

La legge n. 14/2023 con cui è stato convertito il DL n. 198/2022 – ne avevamo già parlato qui – ha previsto che, nell’a.a. 2023/24, in determinati casi le Istituzioni AFAM possano assumere professori a tempo indeterminato mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami (denominate dagli addetti ai lavori “concorsi di sede“).
In attuazione di tale disposizione il MUR ha emanato un apposito decreto (n. 180/2023) con cui sono stati definiti “Criteri, modalità e requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche di docenti AFAM per titoli ed esami” e che ha suscitato diverse polemiche.
Pertanto, ricevute apposite indicazioni operative dal MUR, diverse Istituzioni si stanno accingendo ad emettere appositi bandi (alcune, per dire la verità, lo hanno già fatto) per procedere alla selezione e, quindi, all’immissione in ruolo dei candidati che risulteranno più meritevoli.

Per comprendere come, in generale, funzioni una procedura selettiva pubblica e quali siano gli strumenti giuridico-processuali a disposizione del candidato che si senta leso si rimanda ad una apposita scheda tecnica.

A tal proposito si rammenta che Studio Legale Leotta (operante su tutto il territorio nazionale) si occupa di ogni tipologia di controversia connessa allo svolgimento di procedure concorsuali, patrocinando dinanzi a tutte le Magistrature in ambito amministrativistico (TAR – Consiglio di Stato) e lavoristico (Tribunale – Corte d’Appello – Suprema Corte di Cassazione) così supportando il Cliente in ogni sua specifica esigenza (dalla formulazione di un parere alla difesa in ambito processuale).

 


Quali sono i requisiti per poter avanzare la propria candidatura nei concorsi di sede AFAM per l’a.a. 2023/24?

Requisiti generali

  • cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
  • età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
  • godimento dei diritti civili e politici.

Requisiti specifici
Possono accedere al concorso:

  • i soggetti in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero, attinenti al settore artistico-disciplinare oggetto del concorso, con individuazione dei titoli attinenti nel bando di concorso
  • i soggetti, privi dei titoli di studio di cui punto precedente che abbiano maturato, a decorrere dall’anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all’anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi accademici o nei percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola (art. 3 comma 3 del DM 249/10) effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;

Sono esclusi:

  • i soggetti già di ruolo alle dipendenze di un’Istituzione AFAM.

Come è articolata la procedura selettiva?

La procedura selettiva prevede una fase di valutazione dei titoli e, successivamente, due prove alle quali accedono solamente i candidati che abbiano ottenuto 18 punti nella valutazione dei titoli.

I criteri di valutazione sono deliberati dalle commissioni esaminatrici prima dell’inizio dei lavori (tenendo conto delle indicazioni contenute nel D.M. n. 180/2023) e devono essere pubblicati sul sito dell’Istituzione.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

1) Valutazione dei titoli (fino a 30 punti)

Sono valutabili:

a) fino a un massimo di 12 punti, i titoli di servizio sono valutabili se prestati dall’a.a. 2015/16 all’a.a. 2022/23. Ogni anno accademico è valutato 4 punti. Per anno accademico si considera:

  • l’aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell’ambito dello stesso anno accademico;
  • l’aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d’opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell’ambito dello stesso anno accademico.

b) fino a un massimo di 18 punti, i titoli artistici, culturali e professionali definiti nel bando che deve:

  • prevedere l’attribuzione di punteggio per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l’accesso alla procedura;
  • valorizzare l’attività didattica ulteriore rispetto ai tre anni valutabili;
  • valorizzare l’attività di produzione artistica e di pubblicazioni artistiche e scientifiche.

2) Prove (fino a 70 punti)

Sono previste due prove, ovverosia:

  • una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare oggetto di concorso, finalizzata ad attestare la competenza didattica dei candidati;
  • una ulteriore prova pratica ovvero altra tipologia di prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare oggetto di concorso, finalizzata ad attestare la conoscenza e la preparazione dei candidati.

Superano le prove coloro che ottengano almeno 42 punti.

3) Punteggi, graduatoria ed idoneità

La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.

Al termine della procedura è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso.

È altresì approvato l’elenco dei candidati risultati idonei (cioè, coloro che hanno ottenuto un punteggio totale non inferiore a 60/100), ordinati in base all’esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei vincitori, l’istituzione può procedere mediante scorrimento dell’elenco degli idonei. L’elenco degli idonei non può essere utilizzato, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata, da Istituzioni diverse da quella/e che ha/hanno indetto la procedura.

4) Assunzioni

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell’Istituzione bandente provvede all’assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio Accademico rinvia gli atti alla commissione valutatrice con provvedimento motivato, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.


Chi svolge l’attività di valutazione dei candidati?

La valutazione viene svolta da apposite commissioni esaminatrici nominate con decreto del Direttore e composte:

  • da un professore, individuato dal Direttore, in servizio presso l’istituzione titolare della procedura, appartenente al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente;
  • da due professori in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine.

I professori esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell’ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico.

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