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Sul trattamento economico del giornalista che presta servizio all’estero

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Sul trattamento economico del giornalista che presta servizio all’estero

Con Ordinanza n. 11547 del 15 giugno 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che al redattore che svolga la propria attività presso una determinata sede estera spetta il trattamento economico di capo servizio.

IL FATTO- La Corte d’appello, confermando la sentenza del Tribunale di primo grado, accoglieva in parte il ricorso di un dipendente RAI il quale aveva evidenziato che nel periodo dal 1.12.1991 al 31.5.2008 fosse intercorso tra le parti un rapporto ascrivibile a quello di collaboratore ordinario, ai sensi dell’art. 1 del c.c.n.l. con diritto del dipendente a percepire il compenso spettante al capo servizio e con condanna della società al pagamento di un’ingente somma a titolo di differenze retributive maturate ivi compresa l’indennità di residenza nei limiti della maturata prescrizione.

Nello specifico, le decisioni dei primi due gradi di giudizio avevano dichiarato: a) la sussistenza dell’interesse del lavoratore all’accertamento dell’avvenuto svolgimento di mansioni di corrispondente estero; b) lo stabile inserimento del ricorrente nell’ufficio RAI di Parigi – nel quale era presente giornalmente per otto ore, con una postazione lavorativa dotata di telefono computer e posta elettronica – dove si era occupato di materie diverse rispetto a quelle elencate nella lettera di assunzione, svolgendo oltre 16 servizi e sostituendo un noto giornalista; c) lo svolgimento di non meno di 150 ore mensili di lavoro a fronte delle 36 ore settimanali convenute e la qualifica di corrispondente RAI, confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.

Avverso la decisione d’appello, la RAI ha proposto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione in via preliminare ha chiarito che:

  • al redattore che svolga la sua attività presso una determinata sede estera spetti il trattamento economico di capo servizio ponendo in rilievo che non è affatto necessario che il corrispondente da una delle maggiori capitali (…) debba essere isolato per fruire dell’equiparazione al capo servizio atteso che la ragione del trattamento privilegiato così stabilito per tali corrispondenti (…) è ravvisabile “nell’esperienza professionale occorrente e nella natura della prestazione svolta preso sedi di corrispondenza di particolare rilievo (…) che rende congrua l’equiparazione quoad mercedem al capo servizio, senza l’automatico conferimento della relativa qualifica“;
  • Condizione per l’attribuzione del trattamento economico di capo servizio è che il redattore corrispondente operi e sia residente presso una delle nelle seguenti città: Parigi, Londra, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra (cfr. art. 11 del c.n.l.g)”.

Ritenendo che tali condizioni fossero pacificamente sussistenti nel caso di specie (atteso che il redattore aveva svolto tale compito presso la sede estera di Parigi dove era residente), la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso della società datrice.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 11547 del 2020

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