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Pubblico impiego: la domanda di scorrimento di una graduatoria va rivolta al Giudice Amministrativo

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Pubblico impiego: la domanda di scorrimento di una graduatoria va rivolta al Giudice Amministrativo

Con Ordinanza n. 21607 del 22 agosto 2019 la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in netto contrasto con quanto sostenuto dal Tar Calabria ha affermato che, in materia di pubblico impiego, la pretesa da parte di un soggetto allo scorrimento di una graduatoria pubblica non può essere considerata alla stregua di un vero e proprio diritto all’assunzione e, dunque, dev’essere fatta valere davanti al Giudice amministrativo.

IL FATTO – Diversi soggetti, tutti dipendenti della Provincia di Cosenza partecipavano ad alcune procedure selettive per progressione verticale per la copertura di posti vacanti. Dichiarati idonei all’esito delle relative procedure, venivano dunque inseriti nelle relative graduatorie per le qualifiche di appartenenza. Tuttavia, con diverse determinazioni, la Provincia deliberava di far scorrere le graduatorie vigenti per un numero di posti che non consentiva l’assunzione di tali dipendenti. Quest’ultimi, pertanto, lamentando che le determinazioni dell’Amministrazione che disponevano lo scorrimento della graduatoria in misura inferiore rispetto alle disponibilità di posti vacanti non fossero adeguatamente motivate, ricorrevano innanzi al Giudice del lavoro, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il loro diritto ad essere inquadrati nella categoria superiore. Il Tribunale ordinario dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, davanti il quale i ricorrenti riassumevano tempestivamente il giudizio. Il Tar, a sua volta, sollevava conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ritenendo che la controversia dovesse essere devoluta al Giudice ordinario, sul presupposto che la pretesa allo scorrimento di una graduatoria pubblica fosse qualificabile alla stregua di un diritto all’assunzione e, dunque, rientrasse nella giurisdizione del Giudice ordinario.

 LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE CIVILE – La Suprema Corte ha invece ritenuto che la giurisdizione sul caso spettasse al Giudice Amministrativo. Dopo aver correttamente inquadrato l’oggetto della controversia, confermando quanto già espresso in altre occasioni, la Corte ha ribadito in sintesi che:

  • possono ricorrere al Giudice ordinario i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace solo nel caso in cui questi vantino un diritto perfetto all’assunzione derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e lamentino dei vizi inerenti alle modalità con cui tale scorrimento sia avvenuto;
  • diversamente, devono ricorrere al Giudice amministrativo i candidati la cui pretesa al riconoscimento del suddetto diritto non sia immediata ma consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso e questi contestino l’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione (cui corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo).

Sulla base di tali premesse la Suprema Corte ha ritenuto che la domanda proposta dai ricorrenti – contestando la legittimità della decisione della Provincia di coprire solo in parte i posti vacanti in organico ‘pur in presenza di scoperture maggiori’ – investisse l’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione. In altre parole, la Corte ha precisato che in casi come quello in esame i dipendenti pubblici non fanno valere un vero e proprio diritto all’assunzione, ma un diritto allo scorrimento della graduatoria in una misura diversa e superiore rispetto a quella operata dalla Pubblica Amministrazione che va ad interferire nella scelta discrezionale di quest’ultima a non coprire tutti posti vacanti in organico. Per tale ragione, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 21607 del 2019

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