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Illegittimo il bando di concorso che prevede limiti d’età variabili per i candidati

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Illegittimo il bando di concorso che prevede limiti d’età variabili per i candidati

Con Sentenza n. 652 del 16 maggio 2019 la Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, riformando quanto stabilito dal Tribunale di primo grado, ha ritenuto che il bando pubblicato da un Comune lombardo per l’assunzione di n. 22 Agenti di Polizia locale prevedesse dei requisiti discriminatori.

Il bando, infatti, contemplava un limite generale di età per la partecipazione che poteva essere innalzato in presenza di talune condizioni degli aspiranti agenti: condizioni che, del tutto ‘avulse dalle mansioni lavorative’ determinerebbero, secondo la Corte d’appello, un’immotivata disparità di trattamento dei concorrenti ricompresi nelle due fasce d’età.

IL FATTO – Un aspirante agente di Polizia di trentaquattro anni ricorreva avverso il bando di selezione pubblicato da un Comune lombardo, che fissava tra i requisiti per la partecipazione il limite generale di età di anni 30 (trenta).

Il bando, infatti, prevedeva che siffatto limite potesse essere aumentato fino ad un massimo di anni 35 (trentacinque) esclusivamente nel caso in cui il concorrente fosse sposato o avesse uno o più figli a carico, ovvero se avesse prestato sevizio militare volontario, di leva o prolungato fino ad un massimo di tre anni.

Non versando in alcuna delle condizioni in parola, l’aspirante agente si trovava impossibilitata a presentare la domanda di partecipazione e, dunque, proponeva ricorso avverso tale bando lamentando la disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti ultratrentenni che, invece, avevano avuto la possibilità di partecipare.

Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo legittime le previsioni contenute nel bando, argomentando nel senso che la previsione di un limite di età per la partecipazione a selezioni pubbliche in caso di posizioni lavorative in forze armate o in polizia rientrerebbe nel legittimo potere della Pubblica Amministrazione ‘per la natura fisica delle attività richieste’.

LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO – In riforma della decisione del Tribunale, la Corte d’Appello milanese ha rilevato la fondatezza della contestazione mossa dalla ricorrente, poiché rivolta non già avverso il limite di età in sé, bensì contro l’irragionevole previsione di derogare al limite dei trent’anni nel caso di condizioni ulteriori (sopra indicate), in cui evidentemente non versava l’aspirante concorrente.

Inquadrato correttamente l’oggetto del ricorso, la Corte, partendo dalla normativa comunitaria di riferimento (Direttiva n. 78/2000/CE) e da quella nazionale di recepimento della prima (D. Lgs. n. 216/2003), ha rilevato come il bando impugnato riservasse a taluni soggetti, per il sol fatto di aver compiuto trent’anni di età, ovvero trentacinque in presenza di determinati presupposti, un trattamento meno favorevole di altri che versavano in situazioni analoghe, dando luogo – così – ad un’ingiustificata disparità di trattamento.

Avere dei figli o essere sposati, infatti, non avrebbe potuto certo influire sulle prestazioni fisiche degli aspiranti agenti (!) Tanto più che nei concorsi nelle Forze armate o in Polizia, come quello in oggetto, la ‘scrematura’ dei concorrenti è notoriamente assicurata da prove di tipo fisico.

Sulla scorta di tanto, dunque, il Collegio ha ritenuto i suddetti limiti sproporzionati ed irragionevoli, accogliendo l’appello dell’aspirante agente e riconoscendole il diritto al risarcimento dei danni patiti, atteso che nelle more del giudizio la procedura selettiva si era ormai conclusa.

La Corte ha inoltre intimato al Comune di non adottare, in futuro, bandi contenenti siffatti requisiti in quanto del tutto ingiustificati e discriminatori.

Testo completo della Sentenza: Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 652 del 2019

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