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Lettori di lingua straniera: no alla conversione del contratto a tempo determinato

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Lettori di lingua straniera: no alla conversione del contratto a tempo determinato

Con Ordinanza n. 8255 del 28 aprile 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha chiarito che l‘instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle Università con lettori di lingua straniera, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, non comporta la conversione del primo nel secondo.

IL FATTO- Una collaboratrice esperta di lingua madre conveniva in giudizio l’Università per sentire dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la stessa per determinati anni accademici. Il Giudice adito rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello, ritenendo che tali contratti fossero stati pacificamente stipulati in attuazione dell’art. 4. della Legge n. 236/1994, e che si trattasse di una particolare forma di contratto di lavoro privato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione (tertium genus), dichiarava nulla la clausola sul termine apposta, con la conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno determinato nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Università.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- La Suprema Corte ha ritenuto giustificati i rilievi mossi dall’Amministrazione ricorrente.

L’Amministrazione infatti denunciava l’erroneità della impugnata sentenza “(…) nel qualificare il rapporto stipulato tra collaboratori linguistici e Università quale tertium genus, con caratteristiche esclusive, non riconducibili al pubblico impiego sicché risulterebbe inapplicabile l’art. 36 del T.U. del pubblico impiego n. 165/2001. In particolare, il ragionamento seguito della Corte territoriale finiva con l’ignorare il fatto che si trattava pur sempre di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ovvero di uno dei soggetti pubblici elencati dall’articolo 1, co. 2, dell’anzidetto testo unico, concernente tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese quindi le Università“.

Accogliendo tale doglianza il Collegio ha ritenuto che la illegittima violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte di pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferma ogni responsabilità o sanzione”.

Qualificando correttamente il rapporto di lavoro sotteso alla controversia, il Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle Università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, conv. con mod. in L. n. 236 del 1995, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 2, e poi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5″.

Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha accolto l’appello dell’Università

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8255 del 2020

 

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