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Impugnazione del licenziamento a mezzo PEC: invalida se non è firmata digitalmente dal lavoratore

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Impugnazione del licenziamento a mezzo PEC: invalida se non è firmata digitalmente dal lavoratore

Con Ordinanza del 29 gennaio 2020, il Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, ha affermato che la scansione dell’impugnativa del licenziamento inviata via PEC da un Avvocato, per poter essere ritenuta valida ed efficace deve essere sottoscritta digitalmente dal lavoratore o dal suo difensore.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo. La società, nel costituirsi, eccepiva la decadenza del dipendente dal diritto di agire in giudizio a causa della carenza dell’impugnativa stragiudiziale del recesso atteso che quest’ultima era pervenuta, a mezzo PEC da parte del difensore del lavoratore, in formato scansionato ma privo di firma digitale del difensore e senza alcuna sottoscrizione del lavoratore.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE- Il Tribunale di Monza ha affermato:

  • preliminarmente, che l’impugnativa del licenziamento può essere fatta anche da un rappresentante del lavoratore investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta avente data certa anteriore all’impugnativa stessa; 
  • in alternativa, il rappresentante del prestatore può far sottoscrivere anche al suo assistito l’impugnativa autenticandone la firma;

tuttavia, condizione essenziale è che l’impugnativa possegga il requisito della forma scritta. Tale requisito può dirsi soddisfatto a condizione che vi sia apposta una firma digitale ovvero un altro tipo di firma elettronica qualificata, che permetta l’identificazione informatica del suo autore. Diversamente, si tratta di una mera copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico che, come tale, non può considerarsi avente forma scritta.

Ritenendo nel caso di specie che non fosse sufficiente la circostanza della trasmissione della impugnativa mediante PEC, atteso che ciò certifica l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, ma non anche la conformità degli atti allegati, il Tribunale di Monza ha dichiara inammissibile il ricorso del lavoratore.

 Il testo completo della decisione: Tribunale Monza, Sez. Lavoro, Ordinanza 29 gennaio 2020

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