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Pubblico impiego: la mancata registrazione delle uscite in pausa pranzo legittima il licenziamento

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Pubblico impiego: la mancata registrazione delle uscite in pausa pranzo legittima il licenziamento

Con la recente Sentenza n. 30418 del 02/11/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che nel pubblico impiego la fattispecie – disciplinarmente rilevante – della falsa attestazione viene integrata anche dalla “mera” mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio e non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze.

Nel caso che ha generato la pronuncia in analisi, il dipendente ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli dal Ministero datore di lavoro in ragione di cinque diversi allontanamenti dal plesso scolastico presso cui lavorava (relativi a tutta la durata della pausa pranzo) senza strisciare il badge sia all’uscita che al rientro.

Insomma, nel solco della più recente interpretazione dell’art. 55 quater del D.lgs. n. 165/2001 (v. Cass. n. 17367/2016 e Cass. n. 25750/2016), affinché la condotta del dipendente assuma rilievo disciplinare non è necessario il compimento di un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, essendo sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro.

È proprio il caso dell’allontanamento dal posto di lavoro non accompagnato dalla necessaria timbratura, ritenuto esercizio di una condotta fraudolenta diretta a rappresentare una situazione diversa da quella reale, oggettivamente idonea ad ingannare il datore di lavoro e, dunque, sanzionabile sul piano disciplinare con il licenziamento in ragione della particolare gravità dell’infrazione. 

Tanto il Giudice di prime cure quanto l’adita Corte d’appello avevano confermato la legittimità del licenziamento irrogato. La Suprema Corte, come detto, ha condiviso tali conclusioni confermando l’assunto dei giudici di merito secondo cui le plurime condotte perpetrate dal dipendente non potessero essere giustificate ovvero comunque valutate con minor rigore solo poiché attuate in coincidenza con l’orario della pausa pranzo. Pertanto, è stata ritenuta congrua la riconducibilità dei fatti all’ipotesi sanzionata con il licenziamento dall’art. 55 quater D.lgs. 165/2001.

Per visionare la pronuncia integrale, clicca qui: Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 30418 del 02-11-2023.

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