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Illegittima la risoluzione anticipata di una supplenza a seguito di decesso del docente titolare

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Illegittima la risoluzione anticipata di una supplenza a seguito di decesso del docente titolare

Con Ordinanza n. 15381 del 6 giugno 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso di una lavoratrice precaria assunta per sostituire una collega in malattia che si era vista risolvere il contratto di lavoro anticipatamente a causa della morte di quest’ultima.

IL FATTO – Una dipendente del MIUR, assunta con contratto di supplenza temporanea per la sostituzione di una collega in malattia, vedeva risolto anticipatamente il proprio contratto a seguito del decesso della lavoratrice sostituita. Per tale ragione la dipendente ricorreva innanzi al Giudice del Lavoro chiedendo la dichiarazione di illegittimità della condotta tenuta dal Ministero e la condanna dello stesso al pagamento della somma di denaro corrispondente al mancato servizio nonché il riconoscimento del relativo punteggio ed il risarcimento dei danni professionali e morali patiti. Il Tribunale accoglieva il ricorso. La decisione veniva tuttavia riformata in secondo grado. La Corte di appello precisava che la supplenza temporanea per la sostituzione di personale assente per malattia – presupponendo un’esigenza sostitutiva per l’Amministrazione – viene meno non solo con il rientro anticipato ma anche con il decesso del dipendente sostituito. In quest’ultimo caso, infatti, il posto diventa vacante e l’Amministrazione, in base alle proprie esigenze di servizio, può procedere al conferimento di una diversa tipologia di supplenza.

Avverso tale decisione la dipendente ricorreva per Cassazione, sostenendo che: il contratto di lavoro a tempo determinato, anche nell’ambito del pubblico impiego, potesse essere risolto anticipatamente solo per giusta causa o per il venir meno delle esigenze sostitutive a seguito del rientro anticipato del dipendente; nel caso in questione non si fosse verificata alcuna di tali circostanze. Concludeva, dunque, ritenendo che l’Amministrazione non potesse recedere unilateralmente dal contratto, essendo invece obbligata a prorogarne la durata, in quanto il decesso della lavoratrice sostituita non aveva fatto venir meno l’esigenza della prestazione lavorativa.

 LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE  – La Suprema Corte ha accolto in parte il ricorso della lavoratrice, ritenendo che l’Amministrazione scolastica abbia illegittimamente rifiutato la prestazione della ricorrente e risolto il contratto di lavoro a seguito del decesso della dipendente per la cui sostituzione era stata assunta la prima.

Nello specifico, il decesso della lavoratrice in malattia non poteva legittimare la risoluzione del rapporto lavorativo, poiché:

  • da un lato, si trattava di un evento non previsto nel contratto individuale quale causa di cessazione anticipata dell’incarico;
  • dall’altro, non essendo assimilabile al rientro anticipato della dipendente, non era tale da mutare le esigenze organizzative valutate dal datore di lavoro pubblico al momento della sottoscrizione del contratto di supplenza.

In altre parole l’Amministrazione, anche a fronte del decesso della dipendente, era tenuta al rispetto delle condizioni contrattuali e, quindi, doveva consentire alla lavoratrice lo svolgimento della prestazione sino allo spirare del termine finale apposto al contratto.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15381 del 2019

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