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I dipendenti dell’appaltatore hanno azione diretta contro il committente per i crediti maturati in esecuzione dell’appalto

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I dipendenti dell’appaltatore hanno azione diretta contro il committente per i crediti maturati in esecuzione dell’appalto

Con Ordinanza n. 33407 del 17 dicembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che i dipendenti dell’appaltatore hanno possibilità di esperire un’azione diretta nei confronti del committente per ottenere esclusivamente quanto loro dovuto in relazione all’attività svolta con riferimento all’opera o al servizio appaltato.

IL FATTO- Un lavoratore, dopo aver svolto la propria attività nell’ambito di un contratto d’appalto ed essere stato licenziato dalla società datrice, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, innanzi al competente Tribunale, nei confronti del committente al fine di ottenere una ingente somma riconosciutagli giudizialmente a titolo di risarcimento del danno per l’illegittimità del recesso della società datrice.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando le precedenti statuizioni, ha chiarito che l’articolo 1676 c.c. attribuisce ai dipendenti dell’appaltatore un’azione diretta nei confronti del committente per consentire a questi ultimi di ottenere quanto loro dovuto per effetto dell’attività prestata in relazione all’opera o servizio appaltato. La ratio di tale norma, ad avviso del Collegio, è infatti quella di determinare l’indisponibilità del credito dell’appaltatore-datore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che abbiano prestato la propria opera per l’esecuzione dell’appalto. Con la conseguenza che, dal momento in cui gli ausiliari dell’appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l’appaltatore, fino alla concorrenza del proprio debito per il corrispettivo dell’appalto.

Sulla base di tali presupposti, ritenendo che l’azione diretta proposta dal dipendente dell’appaltatore contro il committente è esperibile in riferimento ai soli crediti maturati dal prestatore in forza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto e non anche ad ulteriori crediti, seppure relativi al medesimo rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 33407 del 2019.docx

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