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Contraria al diritto comunitario l’esclusione automatica dell’appaltatore in caso di violazioni commesse dal subappaltatore

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Contraria al diritto comunitario l’esclusione automatica dell’appaltatore in caso di violazioni commesse dal subappaltatore

Con Sentenza del 30 gennaio 2020, la CGUE ha affermato che è contraria al diritto comunitario la previsione dell’esclusione automatica dell’impresa in caso di accertamento, a carico di un subappaltatore, della violazione degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro

IL FATTO– La centrale di acquisti dell’amministrazione pubblica italiana indiceva una procedura aperta ai fini dell’aggiudicazione di un appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazione ottica per il trattamento dei dati di vari dipartimenti ministeriali.

Un noto operatore economico presentava un’offerta, menzionando tre subappaltatori dei quali si sarebbe avvalso in caso di aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, nel corso delle operazioni di gara la Stazione appaltante constatava che uno dei subappaltatori menzionati dal concorrente non fosse in regola con le norme che disciplinavano l’accesso al lavoro dei disabili: pertanto, escludeva dalla procedura di gara l’operatore economico.

LA DECISIONE DELLA CORTE- Con Sentenza del 30 gennaio 2020, nella causa C-395/18, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato, preliminarmente, che il diritto dell’UE non osta ad una normativa nazionale, come quella in esame, a mente della quale la Stazione Appaltante ha la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’impresa offerente, qualora a carico di uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta venga constatato un motivo di esclusione. Tuttavia, alla luce del principio di proporzionalità, è illegittimo qualsiasi automatismo nell’esclusione di un’impresa dalla gara d’appalto.

Ad avviso del Collegio, infatti, l’operatore economico deve avere la possibilità di dimostrare la propria affidabilità nonostante sia stata accertata una simile violazione, peraltro commessa da un terzo, estraneo alla compagine societaria e non sottoposto al controllo dello stesso. Ne deriva che la Stazione appaltante non possa procedere automaticamente all’esclusione dell’operatore economico, dovendo consentirgli di dimostrare: di essere in grado di eseguire l’appalto senza avvalersi del subappaltatore non in regola; di aver preso delle misure correttive sufficienti a dimostrare la sua concreta affidabilità.

Il testo completo della decisione: Corte di Giuistizia Europea, Seconda Sezione, Sentenza del 30 gennaio 2020

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