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Fondazioni lirico-sinfoniche: i contratti a termine devono contenere una motivazione puntuale

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Fondazioni lirico-sinfoniche: i contratti a termine devono contenere una motivazione puntuale

Con Ordinanza n. 23796 del 24 settembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che i contratti a termine relativi a lavoratori dello spettacolo debbano essere puntualmente motivati, pena la nullità degli stessi.

IL FATTO – La Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, disattendeva la domanda avanzata da un lavoratore nei confronti della Fondazione Teatro Massimo volta ad ottenere la nullità del termine apposto ai contratti stipulati con la Fondazione e, per l’effetto, la dichiarazione che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla stipula del primo contratto con la qualifica di artista del coro, con condanna del datore all’assunzione e al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte.

Il lavoratore dello spettacolo ricorreva per la cassazione della sentenza.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Cassazione, dopo essersi soffermata sui contratti a termine relativi a lavoratori dello spettacolo in generale e sulla normativa applicabile alle Fondazioni lirico-sinfoniche, ha ritenuto che:

  • nel caso di specie il lavoratore non aveva invocato la nullità del termine apposto ai contratti per un ipotetico rinnovo illegittimo del contratto stesso, ma per la genericità assoluta della motivazione, atteso che il datore faceva riferimento a non meglio precisate «esigenze artistiche stagione lirico sinfonica» e per l’assegnazione del ricorrente a mansioni diverse da quelle per cui era stato assunto;
  • i Giudici di secondo grado avevano errato nel considerare che i contratti a termine costituissero dei rinnovi e che, come tali, rientrassero nel divieto di trasformazione in contratti a tempo indeterminato, senza considerare l’effettiva doglianza del ricorrente.

Per tali ragioni, dunque, il Collegio ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Corte di appello competente per un ulteriore esame del merito.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro,Ordinanza n. 23796 del 2019

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