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Il datore di lavoro è responsabile penalmente nel caso di infortuni del lavoratore generati da prassi lavorative scorrette

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Il datore di lavoro è responsabile penalmente nel caso di infortuni del lavoratore generati da prassi lavorative scorrette

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 37148 del 05 settembre 2019, ha affermato la responsabilità datoriale per omessa vigilanza in caso di infortunio causato da una prassi di lavoro scorretta, anche nell’eventualità in cui le particolari direttive di condotta siano state impartite da un terzo.

Con tale pronuncia, infatti, la Corte ha inteso sottolineare come il datore di lavoro, in caso di infortunio occorso al dipendente nell’espletamento dell’attività lavorativa, non possa mai essere ritenuto esente da responsabilità, neppure in presenza di direttive materialmente impartite da altro soggetto.

Ciò, in via generale e preordinata, quando tali direttive si rivelino foriere di prassi aziendali fortemente scorrette, ma non solo: anche l’aver delegato la gestione dell’impresa ad un terzo non esonera di per sé il datore d

 

alle proprie responsabilità.

Infatti, proprio in capo al datore di lavoro grava, da un lato, il dovere di predisporre le idonee misure di sicurezza e di impartire le direttive da eseguire a tale scopo e, dall’altro, il dovere di controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori.

Si tratta, pertanto, della specificazione del dovere generale di vigilanza che incombe sul datore di lavoro, che, per la Suprema Corte, deve trovare pacificamente applicazione anche nell’ipotesi in cui gli ordini sull’attività lavorativa da svolgere siano impartiti da un terzo.

Altresì, la Corte ha evidenziato come l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non possa comunque sollevare i soggetti tenuti ad osservare le disposizioni antinfortunistiche dalle proprie responsabilità, visto che la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e le lesioni riportate dal lavoratore (o il decesso del medesimo) può essere esclusa unicamente nel caso in cui si provi l’abnormità del comportamento (da intendersi come imprevedibile, fuori da ogni possibile controllo) del lavoratore e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento.

Il testo completo della pronuncia: Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 37148 del 2019.

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