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Corte di Giustizia Europea: il diritto alle ferie non può essere subordinato allo svolgimento di un periodo minimo di lavoro

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Corte di Giustizia Europea: il diritto alle ferie non può essere subordinato allo svolgimento di un periodo minimo di lavoro

La direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro osta a una normativa nazionale che subordina il diritto alle ferie annuali retribuite a un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni.

Tale diritto non può essere leso allorché il lavoratore si trova in congedo di malattia debitamente giustificato in seguito ad una malattia o ad un infortunio sopravvenuto sul posto di lavoro o altrove.

La direttiva  sull’organizzazione dell’orario di lavoro introduce un obbligo per gli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane in conformità delle legislazioni nazionali (articolo 7).

Nel novembre 2005 la sig.ra Dominguez è rimasta vittima di un incidente in itinere, sopravvenuto lungo il tragitto tra la sua abitazione e il luogo di lavoro. In seguito a tale incidente le è stato prescritto di astenersi dal lavoro dal 3 novembre 2005 al 7 gennaio 2007. Essa si è rivolta alla giustizia francese per ottenere 22,5 giorni di ferie relativi a tale periodo, che il suo datore di lavoro, il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique («CICOA») le aveva rifiutato e, in subordine, il pagamento di un’indennità compensativa dell’importo di circa EUR 1970. La sig.ra Dominguez sostiene infatti che l’incidente in itinere è un infortunio sul lavoro, rientrante nel medesimo regime di quest’ultimo. A suo giudizio, il periodo di sospensione del suo contratto di lavoro consecutivo all’incidente in itinere dovrebbe essere equiparato ad un tempo   di lavoro effettivo ai fini del calcolo delle sue ferie retribuite. Poiché le domande della sig.ra Dominquez sono state respinte, essa ha proposto ricorso in cassazione.

La   Cour de cassation (Francia) chiede chiarimenti alla Corte di giustizia circa la compatibilità con la direttiva della normativa francese che subordina, da un lato, il sorgere del diritto alle ferie annuali retribuite alla condizione che il lavoratore abbia lavorato almeno dieci giorni (o un mese prima del febbraio 2008) presso lo stesso datore di lavoro nel corso del periodo di riferimento (in linea di principio un anno). Dall’altro lato, la normativa francese considera periodi di lavoro effettivo i periodi durante i quali l’esecuzione del contratto di lavoro è stata sospesa, in particolare, a causa di un infortunio sul lavoro, senza che venga menzionato l’incidente in itinere.

Nella sentenza pronunciata la Corte di Giustizia Europea dichiara, in primo luogo, che la direttiva deve essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale che subordina il diritto alle ferie annuali retribuite ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni (o di un mese) durante il periodo di riferimento.

La Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva. Sebbene gli Stati membri possano definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, tuttavia essi non possono subordinare la costituzione di tale diritto ad alcuna condizione ed escludere il sorgere stesso di tale diritto, espressamente conferito a tutti i lavoratori.

D’altra parte, la Corte conferma che la direttiva non pone alcuna distinzione tra i lavoratori assenti per congedo di malattia durante il periodo di riferimento e quelli che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo 2. Ne consegue che, per i lavoratori in congedo di malattia debitamente prescritto, il diritto alle ferie annuali retribuite riconosciuto dalla direttiva a tutti i lavoratori, non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento.

In secondo luogo, la Corte precisa che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo quanto più possibile alla luce dello spirito e della lettera della direttiva. Al fine di garantire la piena efficacia di tale direttiva, il giudice nazionale dovrà verificare se si possa interpretare il diritto nazionale in modo tale da equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad un’assenza dovuta ad un infortunio sul lavoro. A tale proposito, la Corte sottolinea che, secondo la direttiva, nessun lavoratore può veder leso il suo diritto alle ferie annuali retribuite, indipendentemente dal fatto che si trovi in congedo di malattia durante il   periodo di riferimento per infortunio sopravvenuto sul posto di lavoro o altrove, o per malattia di qualunque natura o origine.

Nel caso in cui una siffatta interpretazione conforme del diritto nazionale alla direttiva non fosse tuttavia possibile, sarà compito di tale giudice esaminare se un lavoratore, come la sig.ra Dominguez, possa avvalersi direttamente della direttiva. A tale proposito,   la Corte rileva anzitutto che le disposizioni della direttiva appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise da permettere ai singoli di invocarle dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro. Inoltre, considerato che i cittadini non possono avvalersi direttamente di una direttiva nei confronti dei privati, sarà compito del giudice nazionale verificare se la direttiva possa essere invocata nei confronti del CICOA, a seconda della veste in cui esso agisce (ente di diritto privato o di diritto pubblico). Nell’ipotesi in cui la direttiva potesse essere invocata nei confronti del CICOA, il giudice nazionale dovrà disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria.

Se così non fosse, la sig.ra Dominguez potrebbe proporre un’azione di responsabilità contro lo Stato per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito in seguito alla violazione del diritto alle ferie annuali retribuite che essa trae dalla direttiva 3.

In terzo luogo, la Corte considera che la direttiva permette agli Stati membri di prevedere una durata delle ferie annuali retribuite diversa a seconda della causa della malattia, purché tale durata sia superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva.

SENTENZA CGE, CAUSA C-282/10

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