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La Costituzione “strutturalmente” antifascista

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La Costituzione “strutturalmente” antifascista

Già da qualche decennio – direi dagli anni Novanta del secolo scorso in avanti – assistiamo, specie in questo periodo dell’anno, alla puntuale esternazione di argomenti accomunati dall’obiettivo di sostituire i valori della Resistenza  con altri ritenuti più “moderni” e “meno divisivi” (lo spiega magistralmente qui Sergio Labate, professore di Filosofia Teoretica nell’Università di Macerata di cui sono stato compagno di classe nel Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria al cui scritto, che condivido a pieno, rimando per ragioni di economia espositiva). Tuttavia, come aggiunge in maniera altrettanto condivisibile il Prof. Alessandro Portelli, alla base di tale operazione è rinvenibile anche una ulteriore ragione: certuni provano vergogna per ciò di cui il regime fascista è stato capace e, per tale ragione, hanno necessità di credere ad una determinata narrazione (non aderente ai fatti e, quindi, mitologica) perché metterla in discussione metterebbe in crisi la loro stessa identità (per chi volesse approfondire, qui è possibile leggere un’approfondita intervista sull’eccidio delle Fosse Ardeatine che riprende concetti declinati in questo volume e illustrate di recente anche in tv). Ed allora l’atto eroico di guerra posto in essere dai partigiani a via Rasella diventa un “attentato”, l’eccidio delle Fosse Ardeatine diventa una – quasi legittima – “rappresaglia” indotta dai partigiani che non si sarebbero consegnati ai boia nazifascisti nonostante fossero stati invitati a farlo e, più in generale, la scelta di arruolarsi nei ranghi della Repubblica sociale filonazista sarebbe frutto di alti valori patriottici etc. fino ad arrivare a sostenere che l’antifascismo non rappresenterebbe affatto il fulcro della Costituzione tant’è che quest’ultima neppure lo menzionerebbe.

Orbene, da giurista, anzi direi – più precisamente – da giuslavorista, facendo mia un definizione di Chiara Giorgi (Professoressa di Storia Contemporanea nell’Università “Sapienza” di Roma), mi sento al contrario di affermare che “la Costituzione è strutturalmente antifascista” anche senza voler considerare il contenuto, già di per sé eloquente, della dodicesima disposizione transitoria e finale (“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”).

Ciò traspare in maniera inconfutabile dagli atti preparatori (e cioè dal dibattito nell’Assemblea costituente) e dall’interpretazione sistematica dell’intera della Carta.

Quanto ai primi, è noto a tutti l’intervento dell’On. Aldo Moro (pronunciato in replica a quello dell’On.le Roberto Lucifero il quale sosteneva la necessità di scrivere una Costituzione “a-fascista”),  a cui rimando, condiviso dalla stragrande maggioranza dell’Assemblea, sulla necessità di marcare il carattere antifascista della Costituzione .

Al fine della corretta interpretazione sistematica della Costituzione, risulta a mio avviso decisivo il secondo comma dell’art. 3 che rappresenta la “chiave di lettura” dell’intero impianto. In esso è declinato il cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale, solenne traduzione giuridica di alcuni punti di approdo dell’analisi di Marx (d’altronde l’On.le Lelio Basso, estensore della disposizione, non ha mai nascosto la sua formazione marxista). Questo principio – e tutto ciò che a cascata ne deriva – si pone in termini antitetici con la dottrina fascista. Anzi, piaccia o meno, è la più efficace declinazione dell’antifascismo.

Per cogliere quanto appena affermato, diventa necessario ben comprendere  l’essenza del fascismo che risulta oltremodo chiara se si analizza la configurazione delle relazioni collettive ed individuali di lavoro.

Riassumendo in estrema sintesi, secondo la dottrina corporativa il conflitto di classe fra i “produttori” (e, cioè, fra coloro che partecipavano al processo produttivo: imprenditori e lavoratori) rappresenta un fattore negativo e controproducente e, pertanto, va sostituito con la collaborazione di classe. Gli interessi di parte, anche se collettivi, devono necessariamente recedere a vantaggio dell’interesse pubblico che coincide con la produzione, supremo interesse nazionale (che però rappresenta anche il principale, se non addirittura l’unico, interesse degli imprenditori). Pertanto, il perseguimento dell’interesse pubblico attraverso l’azione sinergica di soggetti collettivi espressione degli imprenditori e dei lavoratori dovrebbe automaticamente produrre l’ulteriore effetto di tutelare gli interessi di tutte le parti del rapporto di lavoro. Insomma, il lavoro viene concepito quale strumento per il rafforzamento della economia e dell’efficienza produttiva della nazione, come mezzo sociale sottratto all’autonomia dei singoli datori o lavoratori attraverso cui si realizzano la potenza e la forza nazionale.

Il descritto substrato ideologico risulta di conseguenza incompatibile con il ricorso a strumenti di autotutela collettiva (quali lo sciopero e la serrata), storicamente utilizzati per condizionare il conflitto che, si ripete, il corporativismo osa persino negare sul piano concettuale. Ne deriva che tutte le forme di lotta e di protesta idonee ad arrecare un danno alla produzione vengono qualificate come reati e poste fuorilegge. La risoluzione dei conflitti collettivi è dunque affidata in prima battuta alla corporazione che opera come una sorta di “stanza di compensazione” indicando il punto di equilibrio gradito dallo Stato a cui i sindacati pubblici (quindi non più privati), unici legittimati ad esistere, sono chiamati a conformarsi e, se anche questa fallisce, la controversia viene risolta dalla magistratura del lavoro appositamente istituita e, manco a dirlo, controllata dal partito fascista.

Quindi, se in una logica conflittuale (privatistica anche se collettiva) il “compromesso” tra gli interessi contrapposti è frutto dello spiegamento dei rapporti di forza, nella logica fascista della corporazione che diventa Stato è quest’ultimo ad individuare il punto di equilibrio attraverso il controllo diretto dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro che sono concepiti come veri e propri enti pubblici capaci di stipulare contratti collettivi con efficacia giuridica generalizzata. L’adesione al sindacato, uno per ogni corporazione, è solo formalmente libera in quanto, in ogni caso, viene previsto l’obbligo generalizzato di finanziarne l’attività attraverso la contribuzione. L’attività sindacale è anch’essa solo formalmente libera: lo Stato ne determina il campo d’azione (che coincide con la corporazione di riferimento) e i contenuti (attraverso il controllo politico). In maniera coerente con questa impostazione il Codice civile del 1942  configura il rapporto di lavoro come un rapporto di tipo gerarchico con a capo l’imprenditore («l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori», art. 2086) a cui viene attribuita la titolarità di una serie di penetranti poteri (direttivo, di controllo e disciplinare) mentre, parallelamente, il lavoratore è gravato verso di lui di una serie di obblighi (di diligenza, di obbedienza, di fedeltà) funzionali al perseguimento dell’interesse dell’impresa e della produzione nazionale (art. 2104) che, come detto, coincidono.

Dunque, se pur dichiaratamente antitetico alla dottrina liberale, il sistema corporativo fascista ha nella sostanza consolidato, addirittura aggravandolo, lo sbilanciamento verso gli interessi datoriali che quella aveva prodotto. Ed infatti, ad un’attenta analisi, esso non è altro che la reazione della classe capitalista alle spinte “antagoniste” provenienti dal movimento sindacale: uno strumento nuovo e più efficace di quelli all’epoca già conosciuti, ma pur sempre finalizzato al consolidamento e alla tutela degli interessi imprenditoriali.

All’esatto opposto, la Repubblica antifascista sorta dalla lotta partigiana:

  • è «fondata sul lavoro» (art. 1) e non sulla produzione intesa come supremo interesse nazionale;
  • «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto» (art. 4) da ritenersi “strutturalmente” superiore alla mera libertà di intrapresa economica;
  • pertanto, devono essere rimossi «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2) con la conseguenza che l’interesse alla produzione è recessivo dinanzi all’obiettivo del pieno sviluppo della persona e della partecipazione dei lavoratori (gli imprenditori non vengono neppure menzionati);
  • al fine del raggiungimento di questi obiettivi risulta fondamentale e imprescindibile l’azione del Sindacato libero e democratico (art. 39) – laddove prima era pubblico e controllato dallo Stato – per concorrere, se del caso anche attraverso esercizio del diritto di sciopero (art. 40) – che prima era addirittura qualificato come reato -, alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35) attraverso il riconoscimento in capo ai lavoratori di una serie di diritti inalienabili (artt. 36-38).

 

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