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Cassazione: il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso comporta la cessazione del rapporto di lavoro

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Cassazione: il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso comporta la cessazione del rapporto di lavoro

Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto da T.P.., D.G., F.E., V.M., nei confronti della società A. Assicurazioni spa (già W. Assicurazioni spa) e della società W. Assicurazioni spa, in ordine alla sentenza del 7 febbraio 2002 del Tribunale di Roma, emetteva una prima sentenza, n. 2229 del 19 febbraio 2009.
1.1. Con detta pronuncia, statuiva definitivamente nei confronti dei soli T., F. e V. Riguardo alla posizione del D., la Corte d’Appello, non definitivamente pronunciando, già in riforma della sentenza gravata, condannava le società al pagamento, in favore dello stesso, della somma di euro 57.054,50 per il trattamento di malattia dovuto per i mesi da ottobre ad agosto 1998.
Dichiarava altresì il diritto del D. al pagamento delle retribuzioni per il periodo di malattia dal dicembre 1998 al giugno 1999 e dal novembre 1999, per ulteriori sette mesi, che era venuto a cadere nel periodo di preavviso, e disponeva la prosecuzione del giudizio.
1.2. Con la successiva sentenza definitiva n. 4986 del 22 marzo 2010, il giudice di secondo grado, in accoglimento parziale dell’appello del D.T., condannava le società appellate al pagamento nei confronti dello stesso, anche della somma di euro 16.617,26. per trattamento malattia dal dicembre 1998 fino al giugno 1999, nonché della somma di euro 33.234, 52, per lo stesso titolo, dal novembre 1999 al giugno 2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla maturazione del diritto: interessi fino al saldo, rivalutazione sino alla sentenza.
2. I lavoratori avevano adito il Tribunale di Roma esponendo di essere dirigenti delle società convenute, di versare in stato di malattia e di essere stati licenziati con effetto immediato e preavviso.
Chiedevano, quindi, il pagamento delle retribuzioni mensili che non venivano più versate dal dicembre 1997 per tutto il periodo di sospensione del rapporto per malattia. Adducevano l’inefficacia del recesso, in quanto, ai sensi del CCNL applicabile di settore, in caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, il dirigente aveva diritto alla conservazione del posto di lavoro per mesi 24, o la nullità ex art. 2110 c.c..
La convenuta proponeva domanda riconvenzionale sulla validità ed efficacia dei recessi.
I ricorrenti, a loro volta, proponevano domanda riconvenzionale per l’accertamento della nullità del recesso.
3. Il Tribunale accoglieva la domanda di inefficacia del recesso per i ricorrenti T. — dichiarando cessata la materia del contendere – e per F., condannando la convenuta a pagare euro 35.285,85, oltre accessori; respingeva ogni altra domanda.
Per la cassazione delle suddette sentenze di appello, nella sola parte in cui le stesse riconoscono il diritto del D.G. al pagamento delle retribuzioni per l’ulteriore periodo di malattia dal dicembre 1998 al giugno 1999 e dal novembre 1999 al giugno 2000, con la condanna delle appellate al pagamento della somma di euro 16.617,26 e di euro 33.234,52, oltre accessori, ricorre la società U. Assicurazioni spa (società titolare dei rapporti di lavoro in questione a seguito di fusione per incorporazione), prospettando un motivo di impugnazione.
4. Resiste con controricorso D.G..
La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cpc.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., in quanto interpretato ed applicato in modo difforme dalla giurisprudenza di legittimità (art. 360, primo comma, n. 3, cpc).
Espone il ricorrente che la Corte d’Appello, accertando il diritto del D. al trattamento di malattia dal dicembre 1998 al giugno 1999 e dal novembre 1999 al giugno 2000, durante il periodo di preavviso, e liquidando il suddetto trattamento di malattia nella misura di euro 16.617,26 e di euro 33.234,52, oltre accessori, ha attribuito efficacia reale all’obbligo di preavviso.
Il giudice dell’appello, seguendo tale orientamento giurisprudenziale, avrebbe adottato un’interpretazione in contrasto con quanto affermato dal giudice di legittimità con le sentenze n. 11740 del 2007 e nn. 13959 e 21216 del 2009.
Quindi, parte ricorrente ha prospettato il seguente quesito di diritto: se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un dirigente, nell’area della libera recedibilità, si risolva immediatamente per effetto di licenziamento intimato con dispensa dal preavviso e corresponsione dell’indennità sostitutiva, senza necessità di consenso e/o accettazione da parte del lavoratore della dispensa del preavviso.
2. Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso censura in modo puntuale e conferente le sentenze in esame.
3. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità (Cass., sentenza n. 22443 del 2010, n. 11740 del 2007), enunciato in contesti diversi e con molteplici applicazioni (cfr., Cass. n. 21216 e n. 13959 del 2009), ha affermato e motivato la tesi della efficacia obbligatoria del preavviso: alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale – che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine – ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso.
Pertanto, con riguardo all’accertamento del diritto di D.G. al trattamento di malattia dal dicembre 1998 al giugno 1999 e dal novembre 1999 al giugno 2000, liquidato nella misura di euro 16.617,26 e di euro 33.234, 52, oltre accessori, la Corte d’Appello di Roma non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, in quanto ha attribuito efficacia reale al preavviso.
Va infine osservato, che il richiamo alla contrattazione collettiva, effettuato dal resistente, non è assistito dalla necessaria allegazione del relativo CCNL, né dall’indicazione specifica della produzione dello stesso nel corso del giudizio, non essendo a ciò sufficiente il mero “versato in atti”.
4. In accoglimento del ricorso, quindi, le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composi/ione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma  in diversa composizione.

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