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Dal divorzio alla parità

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Dal divorzio alla parità

50 anni. Il primo dicembre di quest’anno sono stati 50 anni che per l’Italia il matrimonio non è più indissolubile: con la Legge 1 dicembre 1970, n. 898 intitolata “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” diventò possibile sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale dopo almeno tre anni di separazione legale tra i coniugi, come prevedeva la formulazione originaria.

Fino ad allora il nostro ordinamento non teneva in alcuna considerazione la condizione delle tante persone che erano separate di fatto e che magari si erano costituite una nuova famiglia, priva di qualsiasi tutela giuridica.

Solo chi si era sposato in chiesa con il rito previsto dal concordato Stato-Chiesa del 1929 (i “Patti lateranensi”) poteva richiedere l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota e, in conseguenza della decisione ecclesiastica, far riconoscere nullo il matrimonio anche ai fini della legge italiana. Si trattava di un procedimento difficile e costoso, che metteva in evidenza l’influenza della Chiesa nelle faccende dello Stato.

La Legge n. 898 può essere definita una legge socialista, perché soprattutto all’inizio si deve al socialista Loris Fortuna la tenacia necessaria a fare approvare un provvedimento che rappresentò il primo tassello di una serie di leggi destinate a rivoluzionare la configurazione del rapporto uomo-donna nell’ordinamento italiano.

La proposta di legge era stata firmata oltre che da Fortuna dal liberale Antonio Baslini, ma fu soprattutto il Partito socialista a sostenere il movimento di opinione che condusse alla formazione della Lega italiana per l’istituzione del divorzio e che coinvolse subito il Partito radicale e alcuni esponenti del Partito comunista.

Per molti, all’epoca, l’Italia non era pronta a un cambiamento dei costumi così radicale e per alcune a alcuni il divorzio avrebbe potuto danneggiare soprattutto le donne.

La legge destò un tale clamore che fu osteggiata non solo durante il suo percorso parlamentare, ma anche dopo la sua approvazione, al punto che proprio per tentarne l’abolizione fu approvata la legge 352 del 1970 che dava attuazione all’art. 75 della Costituzione permettendo così il ricorso ai referendum popolari.

E il referendum abrogativo della legge sul divorzio, voluto soprattutto dalla Democrazia cristiana e da Movimento sociale, si svolse nel 1974 con una grande partecipazione di cittadini (l’affluenza fu superiore all’87 %) e fu bocciato dalla maggioranza dei votanti: si dimostrò in questo modo che la cultura diffusa nella società era molto più progredita di quanto pensasse la classe politica di allora.

Con l’introduzione del divorzio cominciò a sgretolarsi l’immagine della famiglia tradizionale ritratta dal codice civile: una famiglia che vedeva nell’uomo il capo-famiglia, colui al quale non solo i figli, ma anche la moglie dovevano sottostare, addirittura nell’adozione del cognome e nella scelta del luogo di residenza.

Nella realtà la famiglia era già diventata molto diversa dalla rappresentazione che ne faceva l’ordinamento giuridico e il peso dei movimenti femminili diventò così forte che nel 1975, con la legge n. 151 del 19 maggio,  l’intero diritto di famiglia venne riscritto e si riconobbe a entrambi i coniugi pari dignità nella vita familiare, la stessa pari dignità che nel 1977 ottenne il riconoscimento in ambito lavorativo con  la legge n. 903 che ha introdotto il divieto di discriminazione tra uomo e donna nel lavoro.

Da allora molti passi sono stati fatti per smontare gli stereotipi di genere e per consentire alle donne di vivere e lavorare in condizioni di parità con gli uomini, anche se i mutamenti legislativi verso la parità di genere non sono stati semplici e rapidi: basti pensare che solo nel 1981 è stata cancellata la possibilità che uno stupratore si sottraesse a qualunque pena sposando la donna stuprata o che un assassino fosse condannato a una pena lieve dimostrando di aver ucciso la moglie, la figlia o la sorella per averne scoperto una “illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia”, come recitava l’art. 587 del Codice penale.

Probabilmente il terreno sul quale sono stati fatti maggiori progressi è quello lavorativo, di certo grazie alla pressione della normativa europea.

Ma ancora oggi il lavoro delle donne è più precario di quello maschile, le retribuzioni di fatto percepite dalle lavoratrici sono di molto inferiori a quelle percepite dagli uomini e per le donne è ancora troppo difficile raggiungere le posizioni alte delle carriere e quelle manageriali.

Inoltre, i dati dimostrano che le donne subiscono di più il peso di questa pandemia e dei provvedimenti per limitare i contagi: l’occupazione femminile diminuisce più di quella maschile, il lavoro femminile diventa ancora più precario, aumentano femminicidi e violenze domestiche.

Il problema, allora, non è tanto nel mondo del diritto e delle regole, quanto nella cultura diffusa, che in Italia vede ancora il ruolo della donna subordinato a quello dell’uomo. Cultura perpetuata dei mass media che offrono modelli stereotipati della donna e che rimbalzano in modo inconsapevole nella percezione di gran parte della società.

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