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Guida ai concorsi Scuola 2020 (indicazioni, criticità, ricorsi)

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Guida ai concorsi Scuola 2020 (indicazioni, criticità, ricorsi)

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami del 28 aprile 2020 n. 34 – sono stati pubblicati tre bandi finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni e di sostegno (dall’infanzia alle superiori) e una procedura volta a garantire l’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.

Tuttavia, i quattro decreti-bando presentano diversi profili di criticità meritevoli di particolare attenzione.

1. Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria (Decreto n. 498).

Questa procedura selettiva mira a garantire la copertura di complessivi 12.863 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021-2021/2022.

REQUISITI – Possono partecipare i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (che può essere avanzata dal 15 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020), siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:

1) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

2) diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, ottenuti presso gli istituti magistrali, ovvero analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

2. Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499).

Sono messi “in palio” 25.000 posti, previsti come vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021-2021/2022.

REQUISITI – Possono candidarsi i docenti (anche di ruolo)  in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda (che può essere avanzata dal 15 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020), di uno dei seguenti titoli:

1) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

2) il possesso congiunto di:

– laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

– 24 crediti formativi universitario accademici (CFU/CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

3. Concorso straordinario per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (Decreto n. 510).

Sono previsti fino a 24.000 posti complessivi al fine di immissioni in ruolo per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi.

REQUISITI – A norma del decreto, possono candidarsi a tale procedura concorsuale i docenti, anche di ruolo, che alla data prevista per la presentazione della domanda (presentabile dal 28 maggio 2020 al 3 luglio 2020), possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:

1) aver svolto tra l’anno scolastico 2008/2009 e   l’anno   scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

2) aver svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

3) possedere, per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 comma 2 del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico;

4) per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado.

4. Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune (Decreto n. 497).

In ultimo, è stata pubblicata anche una procedura straordinaria finalizzata a garantire l’accesso all’abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Il bando, tuttavia, esclude le classi di concorso ad esaurimento e quelle relative agli insegnamenti non più previsti dagli ordinamenti vigenti, e dunque le classi di concorso A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.

REQUISITI – La partecipazione alla procedura è riservata a coloro che:

1) tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art.  11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2) hanno svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare;

3) posseggono il titolo di studio previsto dall’art.  5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.  59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico.


PROFILI DI CRITICITÀ 

A ben guardare, i decreti-bando sembrerebbero contenere alcuni rilevanti profili di illegittimità legata all’indebita esclusione di determinate categorie di lavoratori.

Si tratta, ad esempio, dei docenti senza specializzazione che abbiano prestato servizio su sostegno, risultando pertanto esclusi in quanto privi del requisito dell’anno di servizio sulla specifica classe di concorso. Parimenti, non possono candidarsi neppure i docenti che abbiano prestato servizio in una scuola paritaria o nei percorsi di istruzione e formazione professionali, in quanto quest’ultimi sono considerati validi solo per l’abilitazione.

Altresì, restano fuori dal concorso straordinario anche i docenti con due anni di servizio (e ciò nonostante il decreto legge n. 87/2018 indichi in due anni il tetto massimo al precariato) così come i dottori di ricerca privi del requisito di servizio, i docenti con un anno di servizio militare non prestato in costanza di nomina, quelli con servizio antecedente l’anno scolastico 2008/2009, quelli con servizio nella classe A-66 privi di titolo di accesso alla A-41.

Infine, compongono il nutrito elenco degli esclusi anche i docenti iscritti alle selezioni per l’accesso al V ciclo TFA Sostegno, quelli con tre anni di servizio ma non sulla classe di concorso di interesse o con servizio misto secondaria/primaria (o infanzia).

PROCEDURE ORDINARIE (nn. 1 e 2):

  • esclusione dottori di ricerca privi dei 24 CFU;
  • esclusione docenti in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso tuttavia privi dei 24 CFU a causa dell’emergenza Covid-19;
  • esclusione docenti iscritti alle selezioni V ciclo TFA sostegno (concorso sostegno infanzia/primaria);
  • esclusione docenti iscritti alle selezioni V ciclo TFA sostegno (concorso sostegno secondaria).

PROCEDURA STRAORDINARIA (n. 3)

  • esclusione docenti precari con tre annualità di servizio (tra a.s. 2008/2009 e 2019/2020) nelle scuole secondarie paritarie;
  • esclusione docenti precari con tre annualità di servizio (tra a.s. 2008/2009 e 2019/2020) negli enti di istruzione e formazione professionale (IEFP);
  • esclusione docenti precari con tre annualità di servizio (tra a.s. 2008/2009 e 2019/2020) nelle scuole secondarie paritarie ovvero negli enti di istruzione e formazione professionale (IEFP) che assolvono l’obbligo scolastico a carattere “misto”;
  • esclusione docenti precari che abbiano maturato le tre annualità di servizio in scuole paritarie o equiparate antecedentemente all’a.s. 2008/2009;
  • previsione del raggiungimento delle tre annualità di servizio con computazione di un anno di servizio militare di leva;
  • esclusione docenti con tre annualità di servizio svolte sul sostegno “senza titolo”;
  • esclusione docenti privi di anno di servizio specifico;
  • esclusione docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA sostegno con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria maturato senza specializzazione;
  • esclusione docenti con almeno un anno di servizio nella classe di concorso A66 senza titolo specifico per transitare nella classe A41.

 PROCEDURA STRAORDINARIA PER L’ABILITAZIONE (n. 4)

  • esclusione docenti con almeno un anno di servizio nella classe di concorso A66 senza titolo specifico per transitare nella classe A41;
  • previsione del raggiungimento delle tre annualità di servizio con computazione di un anno di servizio militare di leva;
  • esclusione docenti precari con tre annualità di servizio misto svolte tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020;
  • esclusione docenti precari che abbiano maturato le tre annualità di servizio richieste antecedentemente all’a.s. 2008/2009 (in tutto ovvero in parte);
  • esclusione docenti con almeno tre annualità di servizio sul sostegno nella scuola secondaria non specializzati in assenza dell’anno specifico sulla classe d’insegnamento;
  • esclusione docenti idonei non vincitori al TFA sostegno IV ciclo con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria, maturato senza specializzazione;
  • esclusione docenti iscritti alle selezioni per TFA sostegno V ciclo con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria, maturato senza specializzazione.

L’eventuale ricorso avverso le illegittimità contenute nei decreti-bando va inoltrato entro 60 giorni dalla pubblicazione degli stessi. Pur tuttavia, in ragione della sospensione straordinaria dei termini processuali derivata dall’emergenza pandemica, il termine decorre dal 12 maggio 2020 e quindi scade l’11 luglio 2020.

Per quando riguarda invece l’impugnazione di ogni atto e provvedimento che sarà posto in essere dalle commissioni di valutazione (ad esempio errata valutazione prove esami, errato punteggio in graduatoria etc.), il termine di 60 giorni decorrerà dalla conoscenza (o conoscibilità) dell’atto o provvedimento di cui si chiede l’annullamento.

Per ulteriori approfondimenti e dettagli, si consulti questa guida.


Sui settori Scuola e AFAM, si segnalano alcuni contenuti di possibile interesse:

  • guida operativa a tutela del precariato;
  • guida operativa su concorsi e graduatorie;
  • guida operativa sui concorsi in ambito AFAM;
  • guida operativa su mobilità territoriale e professionale.

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