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Cassazione: imprenditore obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per gli immigrati clandestini

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Cassazione: imprenditore obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per gli immigrati clandestini

REPUBBLICA ITALIANA          Ud. 06/10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 10218/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                         – Presidente  –
Dott. LA TERZA       Maura                            – Consigliere –
Dott. BANDINI        Gianfranco                       – Consigliere –
Dott. NOBILE         Vittorio                    – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA         Pietro                           – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10218-2007 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA,  VIA  OPPIDO
MAMERTINA  4,  presso lo studio dell’avvocato NEGRETTI  GIANDOMENICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO GIORGIO, giusta delega  a
margine del ricorso;
– ricorrete –
contro
I.N.P.S.  –  ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in  persona
del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in
ROMA,   VIA   DELLA  FREZZA  N.  17,  presso  l’Avvocatura   Centrale
dell’Istituto,   rappresentato  e  difeso  dagli   avvocati   XXXX, giusta delega in  calce
alla copia notificata del controricorso;
– resistente con mandato –
avverso  la  sentenza n. 4 916/2006 della CORTE  D’APPELLO  di  ROMA,
depositata il 23/10/2006 R.G.N. 5495/04;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
06/10/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  ricorso del 10-6-2002               R.G. conveniva in giudizio
l’Inps  per  sentire annullare e/o revocare i verbali di accertamento
impugnati e i connessi contenuti provvedi mentali e sanzionatori,  in
quanto  lesivi  di diritti soggettivi perfetti, del  tutto  privi  di
giustificazione  e  palesemente  illegittimi  perche’   assunti   “in
travisamento di fatto ed in violazione di norme e principi di diritto
ed in palese straripamento di potere”.
A  sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che con verbale del
21-2-2002  l’INPS aveva richiesto il pagamento della  somma  di  euro
82.311,35 per contributi, sanzioni ecc. per le inadempienze accertate
in  sede  di  verifica  ispettiva durata circa  un  anno;  che  dalle
descritte  modalita’  di  svolgimento  del  l’accertamento  ispettivo
emergevano la violazione del diritto di difesa, la carenza di  potere
e  l’omesso adempimento della formalita’ prescritta dal D.L.  n.  463
del  1983,  art.  3 per non avere l’ispettore procedente  apposto  la
propria firma e la data sotto l’ultima scritturazione del libro  paga
e   matricola;  che  per  quanto  riguardava  il  contestato  mancato
versamento  di  contributi  per  sei lavoratori  extracomunitari  non
poteva  trovare  applicazione  l’art.  2126  c.c.  stante  l’evidente
carattere  illecito della causa e dei motivi dei rapporti  di  lavoro
con  questi  intercorsi; che in merito alle lavoratrici       S.  e
G.,  sue  nuore,  non rispondeva al vero che  erano  occupate  a
svolgere   attivita’   lavorativa   poiche’   abitavano   all’interno
dell’azienda; che infine riguardo al lavoratore       F.D. non  era
possibile ritenerlo operaio a tempo indeterminato anziche’ operaio  a
tempo determinato.
L’Inps si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con  sentenza  n. 22080/2003 il Giudice del lavoro del  Tribunale  di
Roma  rigettava  il ricorso e condannava il ricorrente  al  pagamento
delle spese.
Il         R.   proponeva  appello  avverso  la   detta   sentenza,
chiedendone la riforma, con l’accoglimento della domanda.
L’istituto appellato si costituiva e resisteva al gravame.
La  Corte  d’Appello di Roma, con sentenza depositata il  23-10-2006,
respingeva  l’appello e condannava l’appellante  al  pagamento  delle
spese.
In  sintesi la Corte territoriale, premesso che oggetto del  giudizio
era  l’azione  di  accertamento  negativo  della  pretesa  creditoria
dell’Inps,   concernente   un  credito  contributivo   dell’istituto,
riteneva  ininfluenti i vizi procedimentali denunziati dal       R.
in se’ considerati, potendo i medesimi rilevare soltanto “nell’ambito
della   valutazione   probatoria  delle   risultanze   dell’attivita’
amministrativa”.
Tanto  premesso,  esaminate,  quindi, le  testimonianze       V.  e
Va., la Corte di merito in sostanza affermava che lo svolgimento
dell’attivita’  ispettiva era risultato conforme alle previsioni  del
D.L. n. 463 del 1983, art. 3, conv. con L. n. 638 del 1983, e che gli
asseriti  inadempimenti di cui al citato art. 3,  comma  2  (peraltro
neppure   risultati   provati   in   giudizio)   costituivano    mere
irregolarita’  che  non inficiavano l’intero accertamento  ispettivo,
mentre,  in  ogni caso, “i punti di fatto salienti e in contestazione
dell’accertamento   compiuto,  anche  nei   loro   riferimenti   alle
risultanze della documentazione” avevano “formato oggetto di conferma
in  sede testimoniale” per cui “ininfluente” sarebbe rimasto comunque
“l’eventuale venir meno del valore probatorio privilegiato, in  parte
qua, del citato verbale ispettivo”.
La  Corte  territoriale, inoltre, riteneva che nella fattispecie  non
era  “ravvisatale alcuna illiceita’ dell’oggetto o della  causa”  dei
contratti di lavoro con i cittadini extracomunitari non in regola  ed
infine,  respingeva anche le doglianze relative alle posizioni  delle
nuore del       R. e del lavoratore       F.D..
Per  la cassazione di tale sentenza il       R. ha proposto ricorso
con cinque motivi.
L’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato.
Infine il       R. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con  il  primo  motivo  il  ricorrente, in sintesi,  considerato  che
“l’azione  ispettiva  previdenziale mira a realizzare  non  interessi
legittimi  ma  diritti  soggettivi  previdenziali  perfetti”  e   che
“l’accertamento corretto e conforme al potere di verifica e controllo
realizza  la condizione di pretesa creditoria dell’INPS”, deduce  che
“se  l’INPS,  attraverso  gli ispettori, viola  le  norme  di  legge,
entrando  in azienda, non rispettando le specifiche regole  poste  da
norme  procedurali  penali  a preciso limite  dell’accesso  aziendale
ispettivo,  per  le  verifiche  previdenziali,  tutto  l’accertamento
dovra’  considerarsi in violazione di diritti soggettivi ineludibili”
ed  in  quanto  tale  “neppure  nullo, ma  inesistente,  non  essendo
imputabile al soggetto INPS, ma solo all’autore materiale del  “fatto
illecito” che e’ privo di volonta’ giuridica dell’INPS”.
Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando “travisamento delle
risultanze  probatorie/confessorie acquisite e violazione  di  legge”
(D.L.  n.  463 del 1983, art. 3), sostiene che dalle deposizioni  del
maresciallo       V. e dell’ispettore   Va.  in  sostanza  erano
emersi  i  denunciati abusi e le lamentate irregolarita’ in  sede  di
accertamenti ispettivi.
Con  il  terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art.
116  c.p.c.,  in  sintesi  deduce  che  la  Corte  d’appello,  attesa
“l’illegittimita’  del  verbale  come  atto”  scaturito  da  “accesso
illecito”,  era  tenuta “a valutare nel merito detto verbale,  specie
con  riferimento alla sentenza penale” (del Tribunale di Velletri  n.
200/96/2005, acquisita agli atti) che indirettamente “estingueva”  la
responsabilita’ del datore di lavoro relativamente alle posizioni  di
G.  e        S.  (assolte  “perche’  il  fatto  non  sussiste”
dall’imputazione di truffa ai danni dell’INPS).
Con  il  quarto  motivo  il  ricorrente, denunciando  “violazione  di
legge”,   “per   motivazione  meramente  formale  ma  intrinsecamente
giustificatrice  delle illegalita’ o delle attivita’  in  carenza  di
potere costituenti il presupposto del verbale ispettivo”, in sostanza
deduce: che la impugnata decisione appare in contrasto con la  citata
sentenza  penale;  che la collaborazione tra operatori  pubblici  non
puo’   essere   “strumentalizzata  al   fine   di   incutere   timore
all’ispezionato;  che  la  condanna  del        R.,  in   sede   di
patteggiamento, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del  1998,  art.
12  “prova  l’esatto contrario di quanto ritenuto dalla  Corte”;  che
l’ispezione  aveva riguardato tutto il terreno aziendale,  nel  quale
ben  sapeva l’ispettore che vi era l’abitazione del       R. e  dei
figli.
Con  il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art.
2126  c.c.,  comma  1, ultimo cpv., in sostanza deduce  che,  essendo
stata accertata (con la sentenza di patteggiamento) la assunzione  di
lavoratori   extracomunitari”  privi  del  permesso   di   soggiorno,
“favorendo la permanenza (degli stessi) nel territorio dello  stato”,
tale  reato  “impedisce  l’emersione  degli  effetti  propri  di   un
contratto   (lecito)   o  di  un  rapporto   di   lavoro   di   fatto
(illegittimo)”,  e  “l’INPS  non  puo’  chiedere  il  pagamento   dei
contributi evasi”.
Osserva  preliminarmente  il  Collegio che,  trattandosi  di  ricorso
avverso sentenza pubblicata successivamente all’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriormente all’entrata in vigore della L.
n. 69 del 2009, nella fattispecie ratione temporis trova applicazione
l’art. 366 bis c.p.c. (ora abrogato).
Pertanto,  in base a quanto piu’ volte affermato da questa Corte,  va
qui  ribadito  che  tale  norma, “nel  prescrivere  le  modalita’  di
formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta,  ai  fini
della  declaratoria  di  inammissibilita’ del ricorso  medesimo,  una
diversa  valutazione da parte del giudice di legittimita’  a  seconda
che  si  sia  in presenza dei motivi previsti dall’art.  360  c.p.c.,
comma  1, n. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5,  stessa
disposizione.  Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito  della
sua  illustrazione,  tradursi  in  un  quesito  di  diritto,  la  cui
enunciazione  (e  formalita’ espressiva)  va  fiinzionalizzata,  come
attestato  dall’art.  384  cod.  proc.  civ.,  all’enunciazione   del
principio  di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni
di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il
motivo  di  cui  all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il  cui  oggetto
riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata),  e’
richiesta  una illustrazione che pur libera da rigidita’ formali,  si
deve  concretizzare in una esposizione chiara e sintetica  del  fatto
controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria  –  ovvero delle ragioni  per  le  quali  la  dedotta
insufficienza  rende  inidonea  la  motivazione  a  giustificare   la
decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).
In  particolare il quesito di diritto “deve comprendere l’indicazione
sia  della  “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato,  sia
del  diverso  principio che il ricorrente assume corretto  e  che  si
sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche
di   una  sola  delle  due  suddette  indicazioni  rende  il  ricorso
inammissibile”   (v.   Cass.  30-9-2008  n.  24339).   Peraltro   “e’
inammissibile  il  motivo  di  ricorso sorretto  da  quesito  la  cui
formulazione  si  risolve sostanzialmente in una omessa  proposizione
del  quesito medesimo, per la sua inidoneita’ a chiarire l’errore  di
diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta
fattispecie” (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza
il  quesito  integrare  (in base alla sola sua  lettura)  la  sintesi
logico-giuridica della questione specifica sollevata con il  relativo
motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Pertanto  e’  inammissibile non solo il motivo nel quale il  suddetto
quesito  manchi,  ma  anche quello nel quale sia  formulato  in  modo
inconferente  rispetto alla illustrazione del motivo stesso;  “ovvero
sia  formulato in modo implicito, si’ da dovere essere  ricavato  per
via  di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in  modo
tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto;
od,  infine, sia formulato in modo del tutto generico” (v. Cass. S.U.
28-9-2007 n. 20360 cfr. Cass. S.U.5-2-2008 n. 2658).
Nell’ipotesi,   poi,   prevista   dall’art.   360   c.p.c.,   n.   5,
“l’illustrazione  di  ciascun  motivo  deve  contenere,  a  pena   di
inammissibilita’,  la  chiara indicazione del  fatto  controverso  in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,
ovvero  le  ragioni  per  le  quali la  dedotta  insufficienza  della
motivazione  la  renda inidonea a giustificare la  decisione”  e  “la
relativa  censura  deve contenere un momento di sintesi  (omologo  al
quesito  di  diritto) che ne circoscriva puntualmente  i  limiti,  in
maniera  da  non  ingenerare incertezze in sede di  formulazione  del
ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’” (v. Cass. S.U.  1-
10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309).
Orbene,  nel  caso  in  esame,  in  relazione  al  primo  motivo,  il
ricorrente  ha  formulato  i  seguenti quesiti:  “Dica  la  Corte  se
l’azione  dell’ispettorato interno INPS debba svolgersi nel  rispetto
delle  tutele  dell’indagato sancite dal codice di procedura  penale;
dica  se  l’accertamento sulla corretta applicazione della disciplina
previdenziale in materia di obbligo di contribuzione I.V.S. da  parte
di  imprese  datrici di lavoro, concerna diritti soggettivi  perfetti
(diritti ed obblighi) o se l’INPS nella verifica dell’esecuzione  del
rapporto   previdenziale   sia  dotato   di   poteri   discrezionali,
insensibili alla regolamentazione processualistica penale”. “Dica  la
Corte  se il verbale ispettivo adottato alla stregua di attivita’  di
verifica  e  controllo  di  adempimenti previdenziali  e  regolarita’
aziendale  incida  su  diritti  soggettivi,  e  se  sussista   potere
discrezionale  dell’INPS  in  materia  di  modalita’  ricognitive   e
ispettive.  Dica  se il provvedimento INPS, privo  di  causa  perche’
scaturito   da  attivita’  in  carenza  di  potere,  sia   valutabile
incidenter  tantum  dall’AGO  ai  fini  della  disapplicazione  delle
prescrizioni violative di legge (cfr……)”.
Tali  quesiti  risultano assolutamente generici e privi di  qualsiasi
riferimento  idoneo  ad esprimere una sintesi logico-giuridica  delle
questioni  sollevate  con  il motivo, in relazione  alla  fattispecie
concreta  e allo specifico decisimi della Corte di merito  (che,  tra
l’altro,  analiticamente ha escluso la sussistenza in concreto  delle
asserite  irregolarita’ procedimentali e violazioni  della  legalita’
nell’azione ispettiva).
In effetti i quesiti, cosi’ come formulati in modo del tutto astratto
e  generico,  si  limitano  a  chiedere una  altrettanto  astratta  e
generica  risposta,  che non circoscriverebbe  affatto  la  soluzione
delle  questioni  specifiche sollevate con il  motivo,  che  pertanto
risulta inammissibile.
Del  pari inammissibile e’, inoltre, il secondo motivo, in quanto del
tutto privo di una qualsiasi formulazione di quesito.
Il terzo motivo, poi, che formalmente denuncia “errori in iudicando –
violazione  dell’art.  116 c.p.c.”, ed in  sostanza  lamenta  che  la
sentenza  impugnata non avrebbe “valutato nel merito” il  verbale  di
accertamento  con riferimento alla sentenza penale che aveva  assolto
la     G.  e la       S., si conclude con un “quesito”  parimenti
generico:  “Dica  la  Corte  se ispettori INPS  con  l’ausilio  della
Guardia di Finanza, abbiano violato le norme di legge, in particolare
il  D.P.R.  n.  633 del 1972, art. 52 e la disciplina del  codice  di
procedura  penale (artt. 124, 50, 55, 347 e 348) E se  le  violazioni
anzidette  realizzino la situazione di “carenza di potere” e  rendano
nullo o comunque invalido il verbale ispettivo. Dica se il giudice di
merito  trascurando  l’esame  di  tali  violazioni  ed  eludendo   la
statuizione  del  giudice  penale abbia violato  l’art.  116  c.p.c.,
esimendosi da un accertamento dovuto”.
Da  un lato, infatti, si richiede genericamente un accertamento delle
violazioni indicate e dall’altro si lamenta, in sostanza, altrettanto
genericamente, un vizio di motivazione in ordine alla citata sentenza
penale, senza evidenziare specificamente gli errori ed i vizi in  cui
sarebbe  incorsa  la Corte territoriale e, soprattutto,  senza  tener
conto in alcun modo del decisum della detta Corte, che, per un verso,
ha  escluso, come si e’ gia’ detto, la sussistenza in concreto  delle
asserite  irregolarita’ procedimentali e violazioni  della  legalita’
nell’azione  ispettiva  e, per altro verso, ha attentamente  valutato
anche  la assoluzione in sede penale delle nuore del       R.,  nel
quadro,  pero’, complessivo di tutta la “serie di elementi” emersi  e
specificamente richiamati in sentenza.
Del  resto,  come questa Corte ha piu’ volte affermato, “in  tema  di
valutazione  delle  risultanze probatorie in base  al  principio  del
libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116
cod.  proc.  civ. e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione,
nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma
1,  n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza,
non  gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in  sede  di
legittimita’” (v. fra le altre Cass. sez. 1^ 20-6-2006 n. 14267).
Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  con  riferimento  al  quarto
motivo,  che  formalmente  denuncia  una  “violazione  di  legge  per
motivazione  meramente formale” e che si conclude  con  un  “quesito”
altrettanto  generico, in quanto del tutto prescindente  proprio  dal
decisum  della  sentenza impugnata come sopra evidenziato  (“Dica  la
Corte  se  il  verbale  ispettivo sia valido  rispetto  al  contenuto
derivato  a)  da  ispezione  del tutto  censurata  ed  eliminata  dal
panorama  giuridico  sostanziale,  per  effetto  della  sentenza  del
Tribunale Ordinario Penale di Velletri n. 20096/2005 del 17-5-2005 o,
invece,  sia  nullo almeno in parte qua, b) Dica se la collaborazione
fra   organismi  pubblici  sia  valida  e  legale  anche  quando   e’
finalizzata ad incutere METUS FISCI”).
Cosi’  ritenuti inammissibili i primi quattro motivi, per  violazione
dell’art. 366 bis c.p.c., risulta invece rispondente a tale norma  il
quesito  relativo al quinto motivo, in quanto offre  una  sufficiente
sintesi logico-giuridica della questione di diritto sollevata con  il
detto motivo.
Sennonche’ il motivo stesso e’ infondato e va respinto.
In  base infatti al principio affermato da questa Corte, che  va  qui
ribadito,  “in  tema  di prestazioni lavorative rese  dal  lavoratore
extracomunitario  privo  del permesso di soggiorno,  l’illegittimita’
del  contratto  per la violazione di norme imperative (art.  22  T.U.
immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 cod.
civ.),  sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non  esclude
l’obbligazione  retributiva e contributiva a  carico  del  datore  di
lavoro  in  coerenza con la razionalita’ complessiva del sistema  che
vedrebbe   altrimenti  alterate  le  regole  del  mercato   e   della
concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull’immigrazione
di  fruire  di condizioni piu’ vantaggiose rispetto a quelle  cui  e’
soggetto  il datore di lavoro che rispetti la disciplina in  tema  di
immigrazione” (v. Cass. 26-3-2010 n. 7380).
Il ricorso va pertanto respinto.
Infine  non  deve  provvedersi  sulle spese,  non  avendo  l’istituto
intimato svolto alcuna attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010

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