Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (CIGS): nessun incentivo contributivo per il datore

  /  Giurisprudenza   /  Assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (CIGS): nessun incentivo contributivo per il datore

Assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (CIGS): nessun incentivo contributivo per il datore

 Con Ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2019, la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale della norma che prevede incentivi contributivi esclusivamente per l’assunzione di soggetti disoccupati e non anche di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (CIGS), stante la diversità delle condizioni e la finalità conservativa del rapporto propria della cassa integrazione.

IL FATTO – Una società proponeva ricorso giudiziale avverso un avviso di addebito con cui l’INPS richiedeva il pagamento di un’ingente somma a titolo di contributi omessi. Nello specifico, l’ente previdenziale lamentava che alla società non spettassero le agevolazioni contributive (contemplate dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016, rispettivamente agli artt. 1, commi 118 e 178) di cui si era avvalsa la medesima per assumere lavoratori già beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, atteso che siffatti soggetti non erano privi di occupazione e, dunque, non rientravano tra i soggetti enumerati dalle suddette normative.

Il Giudice del lavoro adito sollevava solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme citate, nella parte in cui queste prevedevano l’esonero contributivo esclusivamente in caso di assunzioni di soggetti disoccupati e non anche di lavoratori che, pur risultando formalmente occupati nei sei mesi precedenti, avessero un’occupazione non stabile, come quelli in cassa integrazione straordinaria.

LA DECISIONE DELLA CORTE – La Consulta ha preliminarmente ribadito la diversità strutturale tra le due categorie di lavoratori sopramenzionate: quella dei lavoratori licenziati e, dunque, privi di occupazione e quella dei lavoratori in CIGS, soffermandosi su quest’ultima. I Giudici hanno infatti chiarito che la ratio della CIGS, che presuppone la  ripresa dell’attività lavorativa e il mantenimento del rapporto di lavoro, sia del tutto incompatibile con le finalità di promozione di occupazione stabile perseguita dalle suddette leggi di Stabilità.

Sul presupposto che il legislatore abbia previsto specifiche misure di promozione dell’occupazione dei lavoratori in CIGS tramite benefici contributivi in caso di loro assunzione (stabilendone di volta in volta condizioni e requisiti),il Collegio ha concluso che nel caso di specie il legislatore non abbia abusato della propria discrezionalità, ritenendo applicabili i suddetti esoneri contributivi esclusivamente a soggetti privi di occupazione a tempo indeterminato da più di sei mesi, stante l’oggettiva situazione di particolare svantaggio di questi ultimi.

Sulla scorta di tanto, la Consulta ha ritenuto che tali previsioni non fossero violative dell’art. 3 Cost., dichiarando infondata la questione di legittimità sollevata dal Giudice del Lavoro.

Il testo completo della decisione: Corte Cost., Ordinanza n. 256 del 2019

 

css.php