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Cassazione: processo del lavoro, possibile ammissione d’ufficio dei mezzi di prova

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Cassazione: processo del lavoro, possibile ammissione d’ufficio dei mezzi di prova

In base all’art. 421 cod. proc. civ. nelle cause di lavoro il giudice può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova. Analoga disposizione è recata, per il giudizio di appello, dall’art. 437 cod. proc. civ.. Nel rito del lavoro l’uso di questa facoltà da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto; tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito.

Il testo integrale sarà postato non appena disponibile.

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