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Corte Giustizia CEE: l’indennità per il mancato godimento delle ferie è sempre dovuta

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Corte Giustizia CEE: l’indennità per il mancato godimento delle ferie è sempre dovuta

L’articolo 7, n. 2, della Direttiva n. 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite.

GIURISPRUDENZA CORRELATA
Conforme alla massima:
Corte giustizia comunita’ Europee Grande Sez. Sent., 20/01/2009, n. 520

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