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Sulla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dalle Amministrazioni pubbliche

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Sulla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dalle Amministrazioni pubbliche

Con la circolare n. 122 del 06/09/2019, l’INPS ha fornito chiarimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della gestione pubblica in merito alla prescrizione dei contributi dovuti.

L’articolo 19 del d.l. 28 n. 4/2019 (convertito in legge n. 26/2019) è intervenuto recentemente in materia stabilendo che per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS alle quali sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

 

A quali Amministrazioni pubbliche si applica tale sospensione dei termini?

Alle Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché alle istituzioni universitarie e alle Istituzioni AFAM; alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; a Regioni, Province, Comuni, Unioni dei Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni; agli Istituti autonomi case popolari; alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; agli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; alle amministrazioni, le aziende e  tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale; all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e alle Autorità Indipendenti.

A quali soggetti non si applica tale sospensione ?

Non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione: i datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  i consorzi di bonifica; gli enti morali ed ecclesiastici.

A quali tipi di contribuzione si applica la norma?

Alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione afferente: alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL); alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI); alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS); alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG); alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).

Quali contribuzioni esulano dall’applicazione della norma?

Sono  escluse dalla sospensione legale dei termini di prescrizione le contribuzioni pertinenti: al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD); ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria; ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS).

A quali periodi retributivi si riferisce la norma in esame?

La norma ha ad oggetto la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche che afferisce ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e che potrà essere versata fino al 31 dicembre 2021. Per la contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1 gennaio 2015, questa soggiace all’ordinario termine di prescrizione quinquennale (indicati al comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 335/1995).

Quali sono le deroghe previste dalla norma in esame?

La sospensione dei termini non opera sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, né con riguardo al diritto all’integrale trattamento pensionistico dei lavoratori.

 

In sintesi: La novità normativa ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria sino alla data del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle Amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS.

Il testo integrale della circolare: Circolare INPS n. 122 del 06.09.2019

 

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