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Il trattamento economico degli ex medici condotti è “omnicomprensivo”

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Il trattamento economico degli ex medici condotti è “omnicomprensivo”

Con Ordinanza n. 8448 del 4 maggio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che non spetta agli ex medici condotti in rapporto non esclusivo con l’ASL alcuna indennità ulteriore rispetto al trattamento economico omnicomprensivo.

IL FATTO- Un ex medico adiva il Tribunale competente per ottenere la condanna dell’Azienda Sanitaria al pagamento di ingenti somme dovute a titolo di indennità di specificità medica, ex art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria. Il Tribunale di prime cure accoglieva il ricorso, mentre la Corte d’Appello riformava la sentenza rilevando che l’originario ricorrente avesse optato, nel transitare alle dipendenze della USL, per il trattamento economico onnicomprensivo di cui all’art. 110 d.P.R. n. 270/1987, cui la successiva contrattazione collettiva aveva escluso si dovessero aggiungere ulteriori emolumenti”.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado in maniera conforme all’orientamento per cui: “gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall’art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l’indennità di specificità medica“.

La Corte ha infatti chiarito che tale orientamento ha rimarcato la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti, che non hanno optato per il rapporto esclusivo, rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale: tali medici, in ragione di una loro libera scelta, sono titolari di un doppio rapporto, convenzionale e dipendente, sicché è razionale la scelta della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal d.P.R. n. 270/1987.

Ad avviso della Corte tale normativa “attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un trattamento del tutto peculiare, “omnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti”.

Sulla scorta di tanto, la Corte ha rigettato il ricorso del medico.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8448 del 2020

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