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Sulle tutele previste in caso di recesso anticipato dal contratto di apprendistato

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Sulle tutele previste in caso di recesso anticipato dal contratto di apprendistato

Con Sentenza n. 2365 del 3 febbraio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che in caso di licenziamento disciplinare la tutela prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori si applica anche al rapporto di lavoro di apprendistato.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, la disdetta anticipata della società datrice dal contratto di apprendistato, a seguito di numerose lamentele ricevute e del mancato apprendimento professionale. Il dipendente lamentava che il recesso avesse natura disciplinare e che fosse illegittimo per il mancato rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Il Tribunale adito rigettava il ricorso del lavoratore e la Corte di appello confermava la decisione di prime cure.

LA DECISIONE DELLA CORTE-  La Suprema Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni di primo e secondo grado, ha chiarito che il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che consta di due fasi:

  • la prima fase, contraddistinta da una causa mista, per cui al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale;
  • la seconda, soltanto eventuale, in quanto condizionata al mancato recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c., che rientra nell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato.

Ad avviso del Collegio il rapporto lavorativo di apprendistato anche nella prima fase il rapporto è assoggettato all’ordinaria disciplina dei licenziamenti, atteso che la funzione formativa si sovrappone ma non assorbe quella del rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che non sussiste alcun motivo per giustificare l’esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela prevista, in caso di licenziamento disciplinare, dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2365 del 2020

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