Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Riscatto posizione fondi pensione: incostituzionale prevedere condizioni fiscali differenti fra dipendenti pubblici e privati

  /  Giurisprudenza   /  Riscatto posizione fondi pensione: incostituzionale prevedere condizioni fiscali differenti fra dipendenti pubblici e privati

Riscatto posizione fondi pensione: incostituzionale prevedere condizioni fiscali differenti fra dipendenti pubblici e privati

 

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 218 del 3 ottobre 2019, ha affermato l’illegittimità del diverso trattamento tributario previsto per i dipendenti pubblici e privati per il riscatto della posizione individuale maturata nei fondi pensione negoziali.

IL FATTO- Una docente di scuola pubblica, che esercitava il riscatto volontario della propria posizione individuale maturata nel Fondo Pensione del Comparto scuola, lamentava che alla somma liquidata fosse stata applicata una ritenuta molto elevata a titolo di tassazione ordinaria. Ritenendo, dunque, di aver versato un’imposta maggiore del dovuto, presentava all’Agenzia delle Entrare un’istanza di rimborso. A fronte del tacito rifiuto oppostole, l’insegnante ricorreva giudizialmente innanzi alla competente Commissione Tributaria, che sollevava questione di legittimità costituzionale relativamente alla diversa disciplina fiscale applicata alle somme accantonate nelle forme pensionistiche complementari dai dipendenti pubblici e da quelli privati.

LA DECISIONE DELLA CORTE: La Consulta, rilevando preliminarmente che sulle somme percepite dai dipendenti pubblici, a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare, si applica il regime fiscale previgente al d.lgs. n. 252/2005 – in luogo del regime fiscale più favorevole introdotto da tale normativa per la stessa prestazione erogata dalle forme pensionistiche complementari collettive ai dipendenti privati – ha poi ritenuto che il beneficio riconosciuto a favore di questi ultimi, volto a favorire lo sviluppo della previdenza complementare, è ravvisabile anche nei confronti dei lavoratori del settore pubblico.

In altre parole, la Corte ha affermato che la duplicità del trattamento tributario del riscatto della posizione maturata non possa essere giustificata né dalla diversa natura del rapporto di lavoro, né dal fatto che l’accantonamento del TFR dei pubblici dipendenti è virtuale in costanza del rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, dunque, ha dichiarato l’illegittimità del trattamento tributario previsto per i soli dipendenti pubblici, come la dipendente del Miur che lamentava di aver versato un’imposta molto gravosa.

Il testo completo della decisione: Corte Costituzionale, Sentenza, n. 218 del 2019

css.php