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Pubblico impiego: è del Giudice ordinario (e non della Corte dei conti) la giurisdizione sulle domande di indennizzo per causa di servizio

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Pubblico impiego: è del Giudice ordinario (e non della Corte dei conti) la giurisdizione sulle domande di indennizzo per causa di servizio

Con Ordinanza n. 21605 del 22 agosto 2019 la Suprema Corte, a Sez. Unite, ha ritenuto che la domanda del dipendente pubblico volta ad ottenere la corresponsione di un equo indennizzo per infermità esula dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica.

IL FATTO – Un ex medico dipendente di una nota azienda ospedaliera chiedeva al Tribunale di Roma che gli venisse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di diverse malattie, con la condanna dell’Azienda ospedaliera alla corresponsione, in suo favore, dell’equo indennizzo, decorrente dalla data della presentazione della domanda amministrativa. Il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti. Il medico riassumeva tempestivamente il giudizio dinanzi a quest’ultima, che sollevava d’ufficio il conflitto ritenendo di escludere la propria giurisdizione in considerazione dell’oggetto della domanda, finalizzata alla liquidazione dell’equo indennizzo.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ribadendo il principio per il quale la controversia promossa dal pubblico dipendente, in attività di servizio, per ottenere la corresponsione di un equo indennizzo per infermità esula dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica, poiché non investe un trattamento successivo alla cessazione del rapporto d’impiego, ma un diritto che insorge nell’ambito di tale rapporto e nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro.

Poiché infatti:

  • l’istituto dell’equo indennizzo, volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato, è del tutto estraneo alla materia pensionistica;
  • nel caso di specie il medico richiedeva il riconoscimento della causa di servizio delle infermità denunciate esclusivamente ed inequivocabilmente al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell’equo indennizzo senza alcun riferimento al trattamento pensionistico;

ad avviso del Collegio la giurisdizione in materia non era in alcun modo radicabile in quella del giudice contabile.

La Suprema Corte ha dunque dichiarato la propria giurisdizione.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 21605 del 2019.docx

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