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Pubblici dipendenti: è illegittimo svolgere un’attività imprenditoriale anche in assenza di danno in capo alla P.A.

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Pubblici dipendenti: è illegittimo svolgere un’attività imprenditoriale anche in assenza di danno in capo alla P.A.

Con Ordinanza n. 31277 del 29 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che, ai sensi dell’art. 97 della Carta costituzionale, è preclusa al pubblico dipendente la creazione di qualsiasi centro di interesse alternativo al proprio ufficio che potrebbe, anche solo potenzialmente, distoglierlo dai doveri istituzionali.

IL FATTO- Un dirigente medico impugnava innanzi al competente Tribunale  la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese che gli era stata inflitta dalla USL in qualità di datrice di lavoro, per lo svolgimento di un’attività lavorativa collaterale a favore di una società di capitali di cui deteneva quote maggioritarie, in conflitto di interessi con l’Azienda datrice. Il Tribunale di prime cure rigettava il ricorso del dirigente, mentre la Corte di appello riteneva l’illegittimità della sanzione irrogatagli.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, ha affermato che la normativa sul pubblico impiego prevede il dovere di esclusività del dipendente pubblico, per cui questi è obbligato a riservare all’ufficio di appartenenza le proprie energie lavorative, con espresso divieto – salve limitate tassative eccezioni – di svolgere attività imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonché di instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi ovvero di accettare cariche o incarichi in società o enti che abbiano fini di lucro.

Per i Giudici di legittimità, dunque, la vigente normativa in materia pone degli sbarramenti assoluti, mirando a prevenire il dispendio di energie del lavoratore pubblico in altre attività.  Pertanto, ad avviso della Corte, nell’ipotesi di svolgimento di un’altra attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico, l’Amministrazione datrice non ha alcun onere di dimostrare un conflitto di interessi in concreto ovvero un effettivo danno per la P.A.

Su tali presupposti, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della USL, dichiarando legittima la sanzione  inflitta dalla stessa al dirigente medico.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31277 del 2019

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