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Lavoro pubblico: l’ufficio per i procedimenti disciplinari deve garantire la terzietà

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Lavoro pubblico: l’ufficio per i procedimenti disciplinari deve garantire la terzietà

Con Ordinanza n. 29892 del 18 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato la legittimità dell’identificazione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari con il Direttore regionale dell’Ente, a condizione che venga rispettato il canone di terzietà dell’Organo giudicante rispetto all’ambiente lavorativo del dipendente coinvolto.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava innanzi al Tribunale competente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio che gli era stata irrogata dal datore per aver svolto attività remunerate incompatibili con il servizio di dipendente pubblico. Il Tribunale disattendeva la domanda del lavoratore, mentre la Corte d’appello la accoglieva sul presupposto che la contestazione fosse stata elevata dal Direttore Generale dell’Ente, nonostante fosse già in vigore la nuova disciplina della c.d. riforma Brunetta che imponeva la nomina di un nuovo Ufficio per i procedimenti disciplinari.

LA DECISIONE DELLA CORTE-  La Suprema Corte di Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, ha affermato che vi può essere l’identificazione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari con il Direttore regionale, atteso che la posizione di vertice di tale soggetto garantisce la terzietà dell’organo giudicante e il rispetto dell’esigenza di evitare che la cognizione disciplinare avvenga nell’ambito dell’ufficio di appartenenza del lavoratore.

In altre parole, per i Giudici di legittimità il legislatore della c.d. riforma Brunetta non ha imposto ulteriori vincoli alle Amministrazioni ed anzi, attraverso il richiamo all’ordinamento proprio di ognuna di esse, ha inteso sottolineare la necessità di procedere all’individuazione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari nel rispetto delle esigenze organizzative di ciascun Ente, senza tuttavia imporre particolari requisiti per i soggetti chiamati a comporre il medesimo ufficio medesimo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Ente datore, affermando la legittimità della contestazione disciplinare mossa dal Direttore regionale.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 29892 del 2019

 

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