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Il lavoratore licenziato in mancanza di previa contestazione dell’illecito ha diritto alla reintegrazione

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Il lavoratore licenziato in mancanza di previa contestazione dell’illecito ha diritto alla reintegrazione

Con Sentenza n. 4879 del 24 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che se le condotte poste alla base del licenziamento disciplinare non siano state precedentemente contestate seguendo l’iter previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori il lavoratore ha diritto alla reintegra.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente, innanzi al competente Tribunale, il licenziamento irrogatogli per aver pronunciato una frase minatoria nel confronti del datore che gli aveva negato le ferie. Atteso che la lettera di licenziamento conteneva il richiamo a circostanze fattuali che non gli erano state addebitate in precedenza, il ricorrente in giudizio deduceva violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. Il Tribunale di prime cure disattendeva la domanda del lavoratore, mentre la Corte d’Appello ribaltava la decisione.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato:

  • in via preliminare, che l’addebito posto alla base del recesso disciplinare dev’essere individuato in modo preciso e circostanziato già nella lettera di contestazione che apre il relativo procedimento;
  • nel merito che qualora la società fondi il licenziamento su condotte che non erano state precedentemente addebitate al lavoratore, si integra il radicale difetto di contestazione dell’infrazione che determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare.

Ad avviso del Collegio, infatti, in tali circostanze non si ricade nell’ipotesi del vizio a cui è ricollegato il solo rimedio indennitario, ma nella diversa e più grave fattispecie del fatto insussistente, a cui lo Statuto dei lavoratori fa conseguire la reintegrazione.

Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società datrice.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, n. 4879 del 2020

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