La cessione di ramo d’azienda non sempre configura un trasferimento (di F. Graziotto)
Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 1316/2017) per la configurabilità di un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del codice civile ai fini dei rapporti di lavoro, non basta che la cessione di un ramo d’azienda comprenda beni organizzati e personale, ma deve trattarsi di un settore distinto idoneo a svolgere l’attività in modo autonomo.
Il caso.
Una società di telecomunicazioni cedeva un call center, qualificando l’operazione quale cessione di ramo d’azienda agli effetti dell’art. 2112 codice civile.
I lavoratori trasferiti alla società cessionaria (poi fallita) ricorrevano al Tribunale contestando che l’operazione fosse un trasferimento di ramo d’azienda, e la Corte di Appello confermava la pronuncia del Tribunale.
I lavoratori ricorrono per cassazione, che accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, per il riesame della controversia.
La decisione.
Il ricorso era fondato su ben nove motivi.
Nell’esaminare i motivi di ricorso, la Suprema Corte riunisce il terzo e il quinto che ritiene fondati; richiamandosi a una precedente pronuncia della stessa sezione (Cass. sent. n. 10542 del 25.2.2016), il Collegio ricorda il principio secondo cui «costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall’art. 2112 cc, anche nel testo modificato dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionale ed organizzativi e quindi di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario- il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti”».
La Cassazione ricorda che «L’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto può non coincidere con la materialità dello stesso, ma comunque l’autonomia dell’entità ceduta deve essere obiettivamente apprezzabile, sia pure con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, al fine di verificarne l’imprescindibile requisito comunitario della sua conservazione.»
La Corte richiama anche le disposizioni dell’Unione Europea: «L’art. 1 lett. b) della direttiva 2001/23 stabilisce, infatti, che “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.
Ciò suppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma (comma 5 art. 2112 cc come sostituito dall’art. 32 comma 1 d.lgs n. 276/2003) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento (ex alis Cass. n. 21697 del 13.10.2009; n. 21481 del 9.10.2009; n. 20422 del 3.10.2012).
La Suprema Corte ricorda anche la «ratio »della disposizione: «quella di evitare che le parti imprenditoriali possano creare, in occasione della cessione, strutture produttive che, in realtà, costituirebbero l’oggetto di una forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad un’entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (Cass. n. 19740 del 17.7.2008 e n. 21481/2009 cit.)».
E precisa che «La Corte di Giustizia, cui compete l’interpretazione del diritto comunitario, ha affermato che, proprio per garantire una protezione effettiva dei diritti dei lavoratori in una situazione di trasferimento, obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/23, il concetto di identità dell’entità economica non può riposare unicamente sul fattore relativo all’autonomia organizzativa (Corte di Giustizia 12.2.2009 C-466/07 Dietmar, punto 43) e che l’impiego del termine nell’art. 6, par. 1 commi 1 e 4 della direttiva (Corte di Giustizia 6.3.2014, C- 458/12, Amatori, punti 30 e 32) pur non ostando che uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa non possa costituire di per sé ostacolo all’applicazione della direttiva 2001/23 (sentenza CG citata , Amatori, punto 50)».
Il Collegio, infine, evidenzia le risultanze istruttorie e trae le conclusioni: «contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non può affermarsi che l’attività trasferita del Cali Center di Sesto Giovanni fosse un’attività economicamente organizzata, come tale valutabile prima della cessione, funzionalmente autonoma e debitamente strutturata e, soprattutto, che la struttura produttiva ceduta fosse identica a quella preesistente».
Osservazioni.
La Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie non si fosse in presenza di una cessione di un ramo d’azienda “leggero”, perché i lavoratori ricompresi nella cessione non costituivano un gruppo professionalmente coeso e avente precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione: non poteva essere individuata una struttura funzionalmente idonea e unitaria; né era dotata di autonomia operativa, visto che tutte le procedure erano determinate a livello centrale.
Da ultimo, ed è il punto tranciante, la struttura produttiva oggetto di cessione era stata creata appositamente per il trasferimento, e così identificata dalle parti nell’atto di trasferimento, rimandendo comunque sotto il controllo della società cedente la quale era rimasta proprietaria esclusiva anche del software utilizzato dalla cessionaria.
In breve, il Collegio ha ritenuto che l’operazione in questione fosse una mera esternalizzazione di reparti o uffici, di articolazioni non autonome, e i rapporti di lavoro non fossero inerenti a un ramo d’azienda già costituito.
Disposizioni rilevanti.
Codice civile
Vigente al: 18-2-2017
Art. 2112 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.