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Indennità per ferie non godute: l’onere della prova è in capo al lavoratore

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Indennità per ferie non godute: l’onere della prova è in capo al lavoratore

Con Ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente innanzi al Tribunale competente il licenziamento irrogatogli e domandava anche il riconoscimento di differenze retributive generate dal lavoro svolto. Il Tribunale di prime cure accoglieva il ricorso del lavoratore, mentre la Corte d’Appello di Roma riformava in parte l’impugnata pronuncia, con la condanna della società appellante al pagamento della sola indennità di preavviso, sul presupposto che non risultassero provati da parte del dipendente, tra l’altro, il preteso orario straordinario e il mancato godimento di ferie e permessi.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che:

  • per le pretese creditorie del lavoratore ulteriori rispetto agli ordinari emolumenti dovuti dal datore il legislatore non ha preteso l’inversione dell’onere probatorio e, dunque, non è applicabile l’art. 2697 c.c.;
  • pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività in eccedenza rispetto alla durata normale del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della suddetta indennità, mentre incombe sul datore l’onere di fornire la prova del relativo pagamento.

Sulla scorta di tali principi, non ritenendo provata da parte del lavoratore l’avvenuta prestazione lavorativa al fine dell’ottenimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, la Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 7696 del 2020

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