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Corte costituzionale: sul licenziamento disciplinare e sul danno all’immagine della Pubblica amministrazione

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Corte costituzionale: sul licenziamento disciplinare e sul danno all’immagine della Pubblica amministrazione

Con Sentenza n. 61 del 10 aprile 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale la disposizione del T.U. dell’impiego in materia di licenziamento disciplinare e azione di responsabilità per danno all’immagine della P.a. (art. 55-quater, comma 3-quater).

IL FATTO- La Corte dei conti, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale nei confronti di una dipendente pubblica, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio una dipendente per sentirla condannare al pagamento di un’ingente somma di denaro in quanto, in qualità di pubblica dipendente, aveva falsamente attestato la propria presenza in servizio in quattro giornate. Più specificamente, la Procura regionale contestava alla convenuta il danno patrimoniale derivante dalla percezione indebita della retribuzione nei periodi per i quali era mancata la prestazione lavorativa. Aveva chiesto inoltre la condanna al pagamento del danno all’immagine da determinarsi in via equitativa, per un importo ritenuto congruo e pari a 20.000,00 euro, ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3-quater, del T.u. dell’impiego (D.lgs. n. 165/2001).

Il Collegio riteneva fondata l’azione risarcitoria promossa nei confronti della convenuta, condannandola al risarcimento del danno patrimoniale da percezione indebita della retribuzione in mancanza di prestazione lavorativa e anche a risarcire il pregiudizio recato all’immagine della pubblica amministrazione di appartenenza.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- La Consulta ha chiarito preliminarmente quanto segue: “(…) Posto che nei riguardi del dipendente incombe un dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività che svolge, la funzione della responsabilità disciplinare, non diversamente da quella della responsabilità amministrativa posta a tutela dell’immagine della pubblica amministrazione nell’ambito dei rapporti tra amministrazione e cittadino, consisterebbe nell’assicurare il rispetto del pubblico interesse al buon andamento dell’amministrazione seppure all’interno del rapporto lavorativo. Il danno all’immagine sarebbe, dunque, intrinsecamente correlato alla condotta fraudolenta realizzata dal dipendente pubblico e alle sanzioni disciplinari che da questa derivano in quanto si sostanzierebbe, seppure sotto un diverso aspetto, nel pregiudizio arrecato al medesimo bene giuridico tutelato, ovvero il buon andamento e l’imparzialità che l’apparato pubblico è chiamato ad assicurare ai sensi dell’art. 97 Cost”.

In altre parole, ad avviso del Collegio, l’interdipendenza intercorrente tra la sanzione disciplinare del licenziamento e l’azione di responsabilità per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione deriverebbe, in sintesi, dalla particolarità del rapporto lavorativo considerato, il pubblico impiego, e dalla specificità e rilevanza attribuita alla finalità di contrasto dei comportamenti di falsa attestazione della presenza, in ragione della quale è stata disposta una disciplina singolare comprensiva di un procedimento disciplinare accelerato e di un licenziamento in assenza di preavviso e la previsione del danno all’immagine secondo una quantificazione minima.

Tuttavia, nella specie la Corte ha ritenuto la violazione dell’art. 76 Cost. Infatti, sebbene nell’ordinamento italiano sarebbe ampiamente ammesso, nella materia del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il cumulo di sanzioni civili, penali, amministrative e contabili, la descritta eterogeneità e non confondibilità tra i poteri sanzionatori disciplinari del datore di lavoro pubblico e i poteri di azione nell’interesse generale intestati alla Procura regionale della Corte dei conti, renderebbe palese l’eccesso di delega in cui sarebbe incorso il legislatore”.

Sulla scorta di tanto, la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità sollevata.

Il testo completo della decisione: Corte Costituzionale, Sentenza n. 61 del 2020

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