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Cassazione: il lavoratore che rifiuta il part-time non può essere licenziato

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Cassazione: il lavoratore che rifiuta il part-time non può essere licenziato


E’ illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per il rifiuto opposto dal lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time. Il no espresso dal lavoratore ad un diverso orario di lavoro non costituisce, quindi, valida motivazione del recesso. E’ quanto ha affermato la Cassazione con la  sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25.7.2007 il Tribunale di Verbania annullava il licenziamento intimato il 16.12.2005 a P.F. dalla E. s.a.s. per mancanza di giusta causa o giustificato motivo ordinando alla detta società di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e condannandola al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra sulla base della retribuzione globale di fatto pari ad euro 989,46 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza del 21.4.2008 che riteneva: ritualmente effettuata, ai sensi dell’art. 145 co.1° cpc, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla E. s.a.s. e, quindi, rituale anche la declaratoria di contumacia da parte del primo giudice; tardiva la documentazione prodotta in sede di appello da parte della E. tendente a dimostrare che il recesso era avvenuto per ragioni inerenti l’attività produttiva e, comunque, non rilevante visto che il licenziamento era stato adottato perché il P., assunto part -time, si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro; corretta la applicazione da parte del tribunale dell’art. 18 L. n. 300/70 non avendo provato la società la insussistenza dei presupposti per l’applicabilità della cd. tutela reale.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la E. affidato a quattro motivi.

P.F. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e ss., 145 e 160 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto rituale la notifica dell’atto introduttivo del giudizio effettuata a mani della sig.ra A. non nella sede legale della società – sita in Vogogna alla via (….) come emergente dalla visura e dai libri paga prodotti agli atti – ma in Vogogna alla via (….), ciò in palese violazione del disposto dell’art. 145 c.p.c. In particolare, si assume che la relata – predisposta dal procuratore del P. sul presupposto della successiva notifica – riportava quale luogo di notifica l’indirizzo di via (…) in Vogogna ma nella realtà la notifica sarebbe stata effettuata in Vogogna alla via (…) ove lavorava la sig.ra A., persona, peraltro, estranea alla E.

Conclude, quindi, sottolineando anche la violazione delle disposizione del codice di procedura civile in ordine alla persona a cui la copia da notificare deve essere consegnata ex artt. 138 e ss. ed evidenziando la nullità della notifica e di tutti gli atti successivi da essa dipendenti, quindi dell’intero processo di primo grado e della sentenza che lo ha concluso. Formula quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha valutato rituale la notifica del ricorso introduttivo del giudizio in quanto effettuata dagli Ufficiali Giudiziari di Verbania il 3.11.2006 in Vogogna alla via (…) con attestazione della consegna a ma “dell’impiegata A.C. dipendente addetto alla ricezione degli atti, tale qualificatosi, capace” – come si evinceva dalla relata di notifica. La corte ha correttamente evidenziato che la sede legale della società era pacificamente in Vogogna alla via (…) e che non risultava presentata una querela di falso nei confronti delle attestazioni svolte dall’Ufficiale Giudiziario che aveva proceduto alla notifica; ha, quindi, affermato la correttezza della declaratoria di contumacia della E. operata nel giudizio di primo grado e la decadenza della stessa dall’esercizio delle facoltà ex art. 416 c.p.c.

In effetti tutto il motivo in esame si fonda sull’assunto che l’Ufficiale Giudiziario avrebbe attestato di aver effettuato la notifica dell’atto introduttivo del giudizio in Vogogna alla via (…) ma in realtà, la notifica sarebbe avvenuta in un luogo diverso – in Vogogna alla via (…)- ed a persona non addetta alla ricezione. Tuttavia, come già giustamente evidenziato dalla corte territoriale, l’attuale ricorrente (allora appellante) avrebbe dovuto – ma non lo ha fatto – proporre querela di falso, essendo pacifico che l’ufficiale giudiziario compie pubbliche funzioni e come tale, i suoi sono atti pubblici che soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute (giurisprudenza costante, ex multis, Cass. 22/02/2010, n. 4193). Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 291 c.p.c. e 2697 ce. Si assume che la corte territoriale, nel decidere in favore dell’appellato, avrebbe omesso valutare il materiale probatorio fornito dall’appellante, così violando i principi fondamentali di cui all’art. 291 c.p.c. e 2697 c.c., e basando il proprio convincimento non sulla sufficienza delle prove addotte dal P. ma attribuendo significato di non contestazione dei fatti allegati dal ricorrente alla contumacia della E.

Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza d’appello per difetto completo di motivazione circa l’illegittimità del licenziamento e falsa applicazione dell’art.2 D.Lgs n. 61/2000.

Si deduce che la corte d’appello – e prima ancora il tribunale – non aveva considerato che le mansioni cui era adibito il P. erano divenute, di fatto, impossibili a seguito della chiusura del magazzino ove il predetto prestava la propria attività lavorativa e che, dunque, il licenziamento era stato , adottato per giustificato motivo oggettivo costituito da ragioni inerenti l’attività produttiva, contrattasi di molto per una forte crisi del settore in cui la E. operava.

Inoltre, come esposto nel secondo motivo, la corte territoriale aveva ritenuto tardiva tutta la documentazione prodotta dall’appellante (attuale ricorrente) e pur in assenza di qualsivoglia attività istruttoria – se non il libero interrogatorio del ricorrente – aveva valutato come fondata la pretesa del P.

Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

Ed infatti l’impugnata sentenza ha basato la propria decisione sulle risultanze dei documenti ritualmente acquisiti al processo da cui emergeva che il licenziamento era stato adottato non già per ragioni inerenti all’attività produttiva – come sostenuto nell’appello dalla E. – ma perché il si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro. La Corte di merito, quindi, non ha, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, attribuito alcuna rilevanza alla contumacia.

Con il quarto motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per difetto completo di motivazione circa l’applicazione della tutela reale in luogo di quella obbligatoria e falsa applicazione dell’art. 18 L. n. 300/70. Si deduce che erroneamente la corte di merito aveva applicato la cd. tutela reale sulla scorta dell’affermazione che era onere della provare il requisito dimensionale nel giudizio di primo grado laddove, invece, detto onere incombeva sul lavoratore e, peraltro, dalla documentazione prodotta in secondo grado emergeva che la società non occupava più di quindici dipendenti al momento del licenziamento. Formula, quindi, quesito.

Il motivo è infondato.

L’orientamento di questa Corte è ormai consolidato nell’affermare il principio secondo cui l’onere di provare l’esistenza del requisito occupazionale che impedisce l’applicazione della disciplina generale della L. n. 300 del 1970, art. 18, grava sul datore di lavoro (Cass. SU n. 141/2006; Cass. 6344/2009). Ne consegue che correttamente l’impugnata sentenza ha ritenuto che la E. , contumace in primo grado, non potesse più in appello fornire la prova della insussistenza del requisito dimensionale essendo decaduta dalla possibilità di provare la circostanza suddetta. Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità cadono a carico della E. s.a.s. di M.B. e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore del resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 50,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per onorari oltre accessori come per legge.

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