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Cassazione: è legittimo il licenziamento della lavoratrice che omette di inviare la richiesta di astensione facoltativa al proprio datore e all’INPS

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Cassazione: è legittimo il licenziamento della lavoratrice che omette di inviare la richiesta di astensione facoltativa al proprio datore e all’INPS

La lavoratrice che intende usufruire del congedo facoltativo di maternità è onerata dal dare preventiva comunicazione sia al datore di lavoro che all’Inps. E’ quanto ha deciso la Cassazione con la sentenza  2 ottobre 2012, n. 16746, con la quale ha dichiarato legittimo il licenziamento della lavoratrice che oltre ad omettere la comunicazione si è astenuta dallo svolgimento della prestazione lavorativa.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 16746 del 02 ottobre 2012

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