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Sull’obbligo del datore di comunicare l’approssimarsi del termine del comporto al dipendente gravemente malato

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Sull’obbligo del datore di comunicare l’approssimarsi del termine del comporto al dipendente gravemente malato

Con Sentenza n. 20012 dell’11 agosto 2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affermato che, pur in assenza di un espresso obbligo previsto dalla legge, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede impone al datore di comunicare al dipendente gravemente malato l’approssimarsi del termine del comporto.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava dinanzi al competente Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il licenziamento per superamento del periodo di comporto che gli era stato irrogato dalla società datrice. Questi, infatti, deduceva la nullità del recesso per discriminazione indiretta, poiché la società datrice – sebbene resa edotta delle gravissime condizioni della malattia del lavoratore – aveva comunicato al dipendente l’imminente scadenza del periodo di conservazione del posto.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE- Il Tribunale di prime cure ha rilevato, in via preliminare, che al fine di analizzare la legittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto occorre distinguere se si tratti di: una malattia comune, con prognosi di sicura guaribilità e convalescenza non invalidante; una malattia connotata da estrema gravità, in cui le condizioni di integrità psico-fisica del lavoratore siano particolarmente critiche, con esiti incerti e convalescenza lunga e suscettibile di complicanze molto pericolose. Ad avviso del Giudice in tale ultima ipotesi, anche in assenza di una regola espressa in ordine alla comunicazione relativa all’approssimarsi del termine del comporto, il principio di buona fede e correttezza impone alla società datrice un dovere di informazione verso il dipendente che, attesa la gravità del proprio stato di salute, non sia in grado di prestare attenzione ai termini di conservazione del posto di lavoro. Tale affermazione, ad avviso del Tribunale, trova fondamento non solo nei precetti espressi in materia dal diritto dell’Unione Europea, ma anche nel principio di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione. Per tale decisione, quando l’azienda proceda al licenziamento senza una previa comunicazione dello spirare del periodo di comporto, si integra una condotta datoriale di discriminazione indiretta.

Su tali presupposti, dunque, il Tribunale ha dichiarato la nullità del licenziamento, disponendo la reintegra del dipendente nel proprio posto di lavoro.

Il testo completo della decisione: Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro e Previdenza, Sentenza n. 20012 del 2019

 

 

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